Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 luglio 2001
Vorrei avere dei chiarimenti riguardo i termini di legge nella presentazione dei ricorsi al GdP avverso i verbali di contravvenzione al CDS. Leggendo le Vostre risposte agli utenti si consiglia il ricorso nel termine di 30 gg. dalla notifica o contestazione del verbale, pero' visitando il sito di contravvenzioni.com ho letto quanto segue:
"Si ribadisce il contenuto della circolare ministeriale n.42 del 17.4.2000 con la quale si e' fatto presente che la Corte di Cassazione (Sez.III, n.10768 del 4 giugno/29 settembre 1999) ha modificato l'orientamento precedentemente seguito in materia. Infatti, con la sentenza 20 gennaio 1999, n.482, aveva indicato in trenta giorni il termine per la presentazione dell'opposizione. La piu' recente pronuncia (n.10768) ha invece affermato che il termine suddetto "deve essere determinato in sessanta giorni dalla contestazione della contravvenzione o dalla notificazione di quest'atto! Piu' specificamente - ha affermato la Corte - nel caso in cui l'interessato propone direttamente l'opposizione davanti all'A.G.O., "l'atto deve essere depositato, a pena di inammissibilita', nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica"
Il termine, dunque, e' di 30 gg. oppure di 60gg.? Grazie.
"Si ribadisce il contenuto della circolare ministeriale n.42 del 17.4.2000 con la quale si e' fatto presente che la Corte di Cassazione (Sez.III, n.10768 del 4 giugno/29 settembre 1999) ha modificato l'orientamento precedentemente seguito in materia. Infatti, con la sentenza 20 gennaio 1999, n.482, aveva indicato in trenta giorni il termine per la presentazione dell'opposizione. La piu' recente pronuncia (n.10768) ha invece affermato che il termine suddetto "deve essere determinato in sessanta giorni dalla contestazione della contravvenzione o dalla notificazione di quest'atto! Piu' specificamente - ha affermato la Corte - nel caso in cui l'interessato propone direttamente l'opposizione davanti all'A.G.O., "l'atto deve essere depositato, a pena di inammissibilita', nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica"
Il termine, dunque, e' di 30 gg. oppure di 60gg.? Grazie.
Risposta ADUC
Quella da lei citata e' solo una sentenza, che -per analogia normativa con i tempi previsti per la presentazione del ricorso al Prefetto- presuppone l'adattabilita' del termine di 60 giorni anche in caso di ricorso al Giudice di pace.
Le facciamo notare -affinche' comprenda lo spirito- che le sentenze di Cassazione hanno tutte la medesima valenza: come la Corte ha cambiato idea una volta, potra' ricambiarla ancora.
Pertanto, le sentenze servono perche' siano fatte valere secondo il proprio interesse, ma nei casi di dubbio, non e' opportuno sfidare la sorte e, se e' possibile evitare situazioni di rischio, e' meglio: gia' e' difficile ottenere una sentenza equa, non e' proprio il caso aggiungere elementi dubbi. Tanto piu', che le corti minori pare non siano molto interessate a questa interpretazione estensiva.
Ribadiamo -fuorche' non si abbia altra scelta che tentare- di considerare come termine quello di 30 giorni.
Le facciamo notare -affinche' comprenda lo spirito- che le sentenze di Cassazione hanno tutte la medesima valenza: come la Corte ha cambiato idea una volta, potra' ricambiarla ancora.
Pertanto, le sentenze servono perche' siano fatte valere secondo il proprio interesse, ma nei casi di dubbio, non e' opportuno sfidare la sorte e, se e' possibile evitare situazioni di rischio, e' meglio: gia' e' difficile ottenere una sentenza equa, non e' proprio il caso aggiungere elementi dubbi. Tanto piu', che le corti minori pare non siano molto interessate a questa interpretazione estensiva.
Ribadiamo -fuorche' non si abbia altra scelta che tentare- di considerare come termine quello di 30 giorni.
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