Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 luglio 2001
Cara ADUC,
il 15/06/2001 ho ricevuto una cartella di pagamento del tributo comunale di DEPURAZIONE FOGNARIA relativa agli anni 1989 e 1990.
In seguito a cio' ho chiesto al Comune l'annullamento della cartella e lo sgravio fiscale della somma per entrambi gli anni motivandoli con l'estinzione del diritto di credito, non solo per la "prescrizione in cinque anni" (art. 2948 c.c.), ma addirittura per la "prescrizione ordinaria" (art. 2946 c.c.).
Il Comune, imperterrito, mi ha risposto che i ruoli della DEPURAZIONE FOGNARIA del 1989 e del 1990, essendo stati approvati e deliberati il 30/12/1991, valendo per tali tributi la prescrizione ordinaria e non essendo ancora trascorsi 10 anni, possono essere regolarmente richiesti.
Ora Vi chiedo:
1) la prescrizione di tali tributi e' di 5 o di 10 anni?
2) se la prescrizione dei suddetti tributi fosse di 10 anni, il decennio parte dal 1° gennaio dell'anno seguente al servizio (cioe' dal 1° gennaio del 90 per i tributi dell'89, dal 1° gennaio del 91 per tributi del 90 e cosi' via) oppure parte dalla data in cui viene deliberata l'iscrizione a ruolo?
3) se la data di partenza del decennio fosse quella della deliberazione dei ruoli, Vi sembra regolare la deliberazione dei ruoli del 1989 fatta in data 30/12/1991?
4) In ogni caso, Voi, ravvisate delle irregolarita' in questa faccenda?
Grazie.
il 15/06/2001 ho ricevuto una cartella di pagamento del tributo comunale di DEPURAZIONE FOGNARIA relativa agli anni 1989 e 1990.
In seguito a cio' ho chiesto al Comune l'annullamento della cartella e lo sgravio fiscale della somma per entrambi gli anni motivandoli con l'estinzione del diritto di credito, non solo per la "prescrizione in cinque anni" (art. 2948 c.c.), ma addirittura per la "prescrizione ordinaria" (art. 2946 c.c.).
Il Comune, imperterrito, mi ha risposto che i ruoli della DEPURAZIONE FOGNARIA del 1989 e del 1990, essendo stati approvati e deliberati il 30/12/1991, valendo per tali tributi la prescrizione ordinaria e non essendo ancora trascorsi 10 anni, possono essere regolarmente richiesti.
Ora Vi chiedo:
1) la prescrizione di tali tributi e' di 5 o di 10 anni?
2) se la prescrizione dei suddetti tributi fosse di 10 anni, il decennio parte dal 1° gennaio dell'anno seguente al servizio (cioe' dal 1° gennaio del 90 per i tributi dell'89, dal 1° gennaio del 91 per tributi del 90 e cosi' via) oppure parte dalla data in cui viene deliberata l'iscrizione a ruolo?
3) se la data di partenza del decennio fosse quella della deliberazione dei ruoli, Vi sembra regolare la deliberazione dei ruoli del 1989 fatta in data 30/12/1991?
4) In ogni caso, Voi, ravvisate delle irregolarita' in questa faccenda?
Grazie.
Risposta ADUC
La prescrizione della tipologia di tributo e' 5 anni.
Inoltre, pur presupponendosi, nelle questioni tributarie, la natura ordinatoria dei termini, la delibera del '91 a nostro avviso non puo' costituire data di decorrenza per la richiedibilita', pero' e' vero che secondo qualche interpretazione -trattandosi di delibera e dunque conoscibile- potrebbe essere considerato come fattore interruttivo della prescrizione medesima, facendo decorrere nuovamente il termine (pero' quinquennale): pertanto, ci pare si sia di fronte a diversi "se". A nostro avviso, stante il termine di 5 anni, anche valutando la validita' dell'interruzione ad opera della delibera, la cartella sarebbe annullabile.
Si rivolga al Garante del Contribuente, presso la locale Direzione Regionale Entrate.
Inoltre, pur presupponendosi, nelle questioni tributarie, la natura ordinatoria dei termini, la delibera del '91 a nostro avviso non puo' costituire data di decorrenza per la richiedibilita', pero' e' vero che secondo qualche interpretazione -trattandosi di delibera e dunque conoscibile- potrebbe essere considerato come fattore interruttivo della prescrizione medesima, facendo decorrere nuovamente il termine (pero' quinquennale): pertanto, ci pare si sia di fronte a diversi "se". A nostro avviso, stante il termine di 5 anni, anche valutando la validita' dell'interruzione ad opera della delibera, la cartella sarebbe annullabile.
Si rivolga al Garante del Contribuente, presso la locale Direzione Regionale Entrate.
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