Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 luglio 2001
Domanda 17 luglio 2001
Buona sera, volevo chiede un parere.
Ad una mia amica, e' stato notificato un verbale, e fatta una foto con autovelox, in quanto a suo dire il limite di velocita' era di 50 km/h ed e' stata fotografata a 73 km/h, ma la pattuglia che ha redatto il verbale, testuali parole del verbale, non l'ha potuta fermare in quanto la medesima era occupata a elevare altra infrazione ad un altro utente della strada, e in piu' le e' stata notificata circa 4 mesi e 1/2 dopo l'accaduto, e' successo il 2/4/2001 e notificato il 12 o 13/07/2001, e' valida la multa o e' meglio che faccia atto di opposizione?
Grazie in anticipo per la risposta accordatami.

Risposta ADUC
La notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla possibilita' di identificazione del trasgressore: il termine da lei indicato e' dunque regolare.
Il mancato fermo puo' essere, inoltre, motivo di ricorso, ma sull'esito non c'e' certezza. In quanto e' il giudice, al quale verra' presentato, a decidere, sulla base degli elementi specifici del caso.
In caso gli accertatori fossero gia' impegnati in analoga attivita', sarebbe possibile -per il giudice- ritenere la mancata contestazione comunque legittima.
Se volesse ugualmente presentarlo, le modalita' sono:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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