Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 luglio 2001
Domanda 9 luglio 2001
Pochi giorni fa mi e' arrivato un verbale della Polizia Stradale secondo cui andavo a 70km/h in un tratto di strada in cui ci sarebbe il limite dei 50 km/h... 270.000 lire. Al km 1,5 della S.P. 46 Rho-Monza, in ingresso a Bollate. Quando sono andato in posta a ritirare la raccomandata c'erano almeno un centinaio di altri verbali: giuro che non esagero!
Il giorno dopo, percorrendo lo stesso tratto di strada, ho notato che c'e' un cartello di limite di velocita' dei 50km/h prima di un cavalcavia, seguito da un cartello di divieto di sosta. Subito dopo il cavalcavia c'e' pero' un cartello bianco con barra diagonale nera, che dovrebbe essere il cartello di annullamento delle prescrizioni. Tutto questo circa 1km prima del punto in cui e' stato fatto il rilevamento. La strada e' extraurbana e ovunque, prima del cavalcavia, e' ripetutamente indicato il limite di 70km/h.
A questo punto ho tre domande:
1. Quel cartello annulla anche il limite di velocita', ripristinando i 70, oppure solo il divieto di sosta?
2. A mio parere la pattuglia che effettuava i rilevamenti ha preso un granchio enorme: come posso difendermi? Devo per forza perdere ore e ore in trafile burocratiche? Posso chiedere aiuto all'Aduc?
3. Se anche vincessi un eventuale ricorso, chi tutelera' tutti quei cittadini che avranno pagato ingiustamente?
Grazie per l'aiuto, e scusate per la lunghezza del messaggio.

Risposta ADUC
Se la barra diagonale nera sbarra la velocita' (50 in questo caso), ripristina i 70 km/h: altrimenti, riguardera' qualcos'altro -ad esempio il divieto di sosta: dipende che immagine c'era.
Se comunque non e' sbarrato il numero che indica la velocita' precedente, indipendentemente a che cosa sia riferibile il cartello, non riguarda la velocita'.
Per ricorrere, in prima persona (se ce ne fossero gli estremi), deve ricordare le modalita':
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art.200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
In caso ci fossero degli illeciti o degli errori su larga strada, occorre segnalare il fatto al sindaco ed al Difensore Civico: potrebbero risolvere la questione facendo annullare le multe d'ufficio: e' assai poco probabile (gli interessati devono ricorrere) ma se si trattasse di un caso eclatante, sotto la minaccia di un esposto in magistratura, potrebbero anche farlo-
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