Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
4 luglio 2001
Egregi Sigori,
Vi scrivo per cercare di dipanare il problema dei rimborsi ENEL come da carta dei diritti.
Tempo fa mi sembrava di aver capito che in caso di interruzioni lunghe (piu' di 3 minuti) si poteva chiedere un risarcimento forfettario di Lit 50.000 ogni interruzione.
Questa convinzione si basava sulla carta dei diritti (scaricata dal Vostro sito www.aduc.it/sos/help4.htm) dove i punti 3.4.2 e 3.4.3 parlano di cio', e da una Vostra risposta ad un signore di Como (del 7-6-00) dove confermavate la possibilita' di tale rimborso, da farsi con richiesta scritta con raccomandata A/R.
Io l'ho fatto, ma l'ENEL mi ha risposto picche, dicendo che non ho capito la legge.
E allora? ha ragione l'ENEL, o invece deve pagare? Cosa posso fare adesso? Qui di seguito fornisco i dettagli del caso.
Sono venuto ad abitare in una piccola frazione montana della provincia di Bologna dal Giugno 1998, quindi sono sotto la giurisdizione dell'ENEL di Bologna.
A seguito di mia richiesta scritta l'ENEL mi ha fornito l'elenco delle interruzioni subite dal 18-6-98 al 15-1-2001 (loro protocollo EBOL/P2001002798 del 21-2-2001), cosi' strutturato:
1998: 6 int. brevi (inferiori a 3 minuti)
2 int. lunghe (superiori a 3 min.)
1999: 48 brevi
4 lunghe
2000: 19 brevi
5 lunghe
2001 1 breve
Non c'erano indicazioni sulla durata effettiva delle interruzioni e delle date di ogni interruzione.
Nel periodo dal 16-1-2001 al 30-6-2001 ho poi riscontrato altre 5 interruzioni, di cui non so la durata perche' avvenute durante assenze da casa o di notte (ho apparecchi elettrici che mi danno il segnale che l'energia e' mancata, per esempio perdono l'ora anche per interruzioni istantanee), notare che in data 18-11-99 ho subito una interruzione continua di 14 (quattordici) ore, che mi ha spinto all'acquisto di un piccolo generatore autonomo, considerata la "sfortuna" della zona. In data 30-4-2001 scrivo una raccomandata A/R (spedita 4-5, ricevuta 11-5) chiedendo il rimborso di 14 interruzioni (11 come da lettera ENEL piu' 3 registrate da febbraio ad aprile) per un totale di 700.000Lit, piu' 869.000 del generatore.
Nella raccomandata erano incluse copia della lettera ENEL con la lista delle interruzioni, e copia dello scontrino fiscale del generatore.
NOTA: la raccomandata l'ho spedita a Roma (ho copiato l'indirizzo che avevo sulla mia copia della carta dei diritti, senza pensare che la mia zona e' Bologna)
Ho aspettato piu' dei 28 giorni menzionati dalla carta, poi il 30-6 ho spedito un'altra raccomandata (a Roma, Bologna, e copia all'ADUC), aggiungendo la richiesta per ritardo in risposta, e le due interruzioni notate in giugno.
ORBENE, oggi, 2 luglio, trovo nella buca delle lettere la risposta ENEL alla prima raccomandata del 30-4.
Il file allegato e' la riproduzione esatta di tale lettera (nel senso delle parole e non della formattazione, il file e' stato creato con un programma di riconoscimento scrittura su scanner).
Dove e' l'inghippo, posso insistere? Citando cosa?
Infatti avevo provato a cercare i vari decreti o leggi, ma non li trovo su Internet.
Sono reperibili tutti quelli citati dall'Enel? Dove? Ringraziando comunque per l'attenzione, cordiali saluti.
"Enel Distribuzione
Direzione Emilia Romagna
Esercizio Metropolitano Bologna
40121 Bologna, via Indipendenza 69
Tel. 0516308111 Fax 0516309106
Egregio Signor
****
Bologna Bologna 29 Giu 2001 Protocollo N. R i f. EBOL/P2001010995
Oggetto: Servizio di erogazione di energia elettrica alla fomitura ubicata in indirizzo.
Cliente n. 498 807 542.
Ci riferiamo alla Sua pervenutaci il 5 giugno u.s. e alla nostra del 21 febbraio 2001,
per precisarLe quanto segue:
- la Delibera che disciplina i livelli generali di qualita' relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e' la n. 202/99 emessa dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas in data 28/12/1999. Tale delibera prevede, all'art.10, che dal 1/1/2001 i clienti MT e b.t., appartenenti agli ambiti territoriali per i quali l'Autorita' abbia accolto istanze presentate dall'esercente ai sensi dell'art.9 della stessa Delibera e nei quali non siano stati rispettati i livelli nazionali di riferimento, abbiano diritto a un indennizzo automatico, quantificato in base a parametri espO**** nell'art.10 sopracitato, da detrarre dall'importo della prima fattura utile emessa dopo il 31luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i livelli effettivi dell'indicatore di riferimento.
- gli indennizzi da Lei calcolati (L. 50.000 per ogni singola interruzione lunga avvenuta nel periodo compreso tra il 18/6/98 ed il 15/01/2001, pari ad un ammontare complessivo di L.700.000) non sono da ritenersi corretti in quanto non contemplati dalla normativa sopra citata ne' da nessuna altra normativa sull'argomento. Riteniamo che probabilmente il calcolo da Lei effettuato sia dovuto ad una errata interpretazione della Delibera n. 201/99, emessa il 28/12/1999 dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. Tale Delibera non considera infatti modalita' di rimborso in caso di interruzioni accidentali di lunga durata, bensi' prevede rimborsi esclusivamente nel caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' del servizio di seguito elencati:
(segue)
Enel Distribuzione SpA Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2 Reg. Imprese 13021411999 R.E.A. 922436 C.F. e P.I. 05779711000 Capitale Sociale L. 12.238.400.000.000 i.v.
Enel
Distribuzione
* mancato rispetto dei tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici;
* mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici;
* mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura;
* mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente;
* mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita';
* mancato rispetto della fascia di puntualita' per appuntamenti personalizzati.
- la quantita' di interruzioni lunghe in argomento, avvenute fino al 31/12/1999, e' contenuta negli standard di riferimento previsti dalla Carta del Servizio Elettrico in vigore fino a tale data. Infatti tale documento prevede un numero di interruzioni lunghe (superiori ai 3 minuti) pari, nelle zone rurali come quella dove Lei risiede, ad un massimo di 9 per anno. Dal 1/1 /2000 non e' piu' previsto tale parametro ma parametri diversi regolati dalla sopracitata Delibera 202/99.
Per quanto sopra, non possiamo pertanto accogliere la Sua richiesta di rimborso per le interruzioni accidentali di lunga durata avvenute negli anni segnalati nella Sua lettera ne' i cO**** relativi all'acquisto del generatore ausiliario di energia elettrica.
Con l'occasione ci preme tuttavia ribadire quanto gia' da noi comunicatoLe nella nostra sopracitata del 21/2/2001 in merito agli interventi tecnici migliorativi, alcuni gia' in corso di esecuzione, che interessano la linea di media tensione a cui e' sottesa la cabina MT/bt che alimenta anche la Sua fomitura. Tali interventi, pur non potendo naturalmente garantire l'assoluta continuita' nell'erogazione dell'energia elettrica, porteranno sicuramente ad un miglioramento generale della qualita' del servizio reso alla Sua fornitura.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per inviarLe distinti saluti.
Il Responsabile
Vi scrivo per cercare di dipanare il problema dei rimborsi ENEL come da carta dei diritti.
Tempo fa mi sembrava di aver capito che in caso di interruzioni lunghe (piu' di 3 minuti) si poteva chiedere un risarcimento forfettario di Lit 50.000 ogni interruzione.
Questa convinzione si basava sulla carta dei diritti (scaricata dal Vostro sito www.aduc.it/sos/help4.htm) dove i punti 3.4.2 e 3.4.3 parlano di cio', e da una Vostra risposta ad un signore di Como (del 7-6-00) dove confermavate la possibilita' di tale rimborso, da farsi con richiesta scritta con raccomandata A/R.
Io l'ho fatto, ma l'ENEL mi ha risposto picche, dicendo che non ho capito la legge.
E allora? ha ragione l'ENEL, o invece deve pagare? Cosa posso fare adesso? Qui di seguito fornisco i dettagli del caso.
Sono venuto ad abitare in una piccola frazione montana della provincia di Bologna dal Giugno 1998, quindi sono sotto la giurisdizione dell'ENEL di Bologna.
A seguito di mia richiesta scritta l'ENEL mi ha fornito l'elenco delle interruzioni subite dal 18-6-98 al 15-1-2001 (loro protocollo EBOL/P2001002798 del 21-2-2001), cosi' strutturato:
1998: 6 int. brevi (inferiori a 3 minuti)
2 int. lunghe (superiori a 3 min.)
1999: 48 brevi
4 lunghe
2000: 19 brevi
5 lunghe
2001 1 breve
Non c'erano indicazioni sulla durata effettiva delle interruzioni e delle date di ogni interruzione.
Nel periodo dal 16-1-2001 al 30-6-2001 ho poi riscontrato altre 5 interruzioni, di cui non so la durata perche' avvenute durante assenze da casa o di notte (ho apparecchi elettrici che mi danno il segnale che l'energia e' mancata, per esempio perdono l'ora anche per interruzioni istantanee), notare che in data 18-11-99 ho subito una interruzione continua di 14 (quattordici) ore, che mi ha spinto all'acquisto di un piccolo generatore autonomo, considerata la "sfortuna" della zona. In data 30-4-2001 scrivo una raccomandata A/R (spedita 4-5, ricevuta 11-5) chiedendo il rimborso di 14 interruzioni (11 come da lettera ENEL piu' 3 registrate da febbraio ad aprile) per un totale di 700.000Lit, piu' 869.000 del generatore.
Nella raccomandata erano incluse copia della lettera ENEL con la lista delle interruzioni, e copia dello scontrino fiscale del generatore.
NOTA: la raccomandata l'ho spedita a Roma (ho copiato l'indirizzo che avevo sulla mia copia della carta dei diritti, senza pensare che la mia zona e' Bologna)
Ho aspettato piu' dei 28 giorni menzionati dalla carta, poi il 30-6 ho spedito un'altra raccomandata (a Roma, Bologna, e copia all'ADUC), aggiungendo la richiesta per ritardo in risposta, e le due interruzioni notate in giugno.
ORBENE, oggi, 2 luglio, trovo nella buca delle lettere la risposta ENEL alla prima raccomandata del 30-4.
Il file allegato e' la riproduzione esatta di tale lettera (nel senso delle parole e non della formattazione, il file e' stato creato con un programma di riconoscimento scrittura su scanner).
Dove e' l'inghippo, posso insistere? Citando cosa?
Infatti avevo provato a cercare i vari decreti o leggi, ma non li trovo su Internet.
Sono reperibili tutti quelli citati dall'Enel? Dove? Ringraziando comunque per l'attenzione, cordiali saluti.
"Enel Distribuzione
Direzione Emilia Romagna
Esercizio Metropolitano Bologna
40121 Bologna, via Indipendenza 69
Tel. 0516308111 Fax 0516309106
Egregio Signor
****
Bologna Bologna 29 Giu 2001 Protocollo N. R i f. EBOL/P2001010995
Oggetto: Servizio di erogazione di energia elettrica alla fomitura ubicata in indirizzo.
Cliente n. 498 807 542.
Ci riferiamo alla Sua pervenutaci il 5 giugno u.s. e alla nostra del 21 febbraio 2001,
per precisarLe quanto segue:
- la Delibera che disciplina i livelli generali di qualita' relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e' la n. 202/99 emessa dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas in data 28/12/1999. Tale delibera prevede, all'art.10, che dal 1/1/2001 i clienti MT e b.t., appartenenti agli ambiti territoriali per i quali l'Autorita' abbia accolto istanze presentate dall'esercente ai sensi dell'art.9 della stessa Delibera e nei quali non siano stati rispettati i livelli nazionali di riferimento, abbiano diritto a un indennizzo automatico, quantificato in base a parametri espO**** nell'art.10 sopracitato, da detrarre dall'importo della prima fattura utile emessa dopo il 31luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i livelli effettivi dell'indicatore di riferimento.
- gli indennizzi da Lei calcolati (L. 50.000 per ogni singola interruzione lunga avvenuta nel periodo compreso tra il 18/6/98 ed il 15/01/2001, pari ad un ammontare complessivo di L.700.000) non sono da ritenersi corretti in quanto non contemplati dalla normativa sopra citata ne' da nessuna altra normativa sull'argomento. Riteniamo che probabilmente il calcolo da Lei effettuato sia dovuto ad una errata interpretazione della Delibera n. 201/99, emessa il 28/12/1999 dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. Tale Delibera non considera infatti modalita' di rimborso in caso di interruzioni accidentali di lunga durata, bensi' prevede rimborsi esclusivamente nel caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' del servizio di seguito elencati:
(segue)
Enel Distribuzione SpA Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2 Reg. Imprese 13021411999 R.E.A. 922436 C.F. e P.I. 05779711000 Capitale Sociale L. 12.238.400.000.000 i.v.
Enel
Distribuzione
* mancato rispetto dei tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici;
* mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici;
* mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura;
* mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente;
* mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita';
* mancato rispetto della fascia di puntualita' per appuntamenti personalizzati.
- la quantita' di interruzioni lunghe in argomento, avvenute fino al 31/12/1999, e' contenuta negli standard di riferimento previsti dalla Carta del Servizio Elettrico in vigore fino a tale data. Infatti tale documento prevede un numero di interruzioni lunghe (superiori ai 3 minuti) pari, nelle zone rurali come quella dove Lei risiede, ad un massimo di 9 per anno. Dal 1/1 /2000 non e' piu' previsto tale parametro ma parametri diversi regolati dalla sopracitata Delibera 202/99.
Per quanto sopra, non possiamo pertanto accogliere la Sua richiesta di rimborso per le interruzioni accidentali di lunga durata avvenute negli anni segnalati nella Sua lettera ne' i cO**** relativi all'acquisto del generatore ausiliario di energia elettrica.
Con l'occasione ci preme tuttavia ribadire quanto gia' da noi comunicatoLe nella nostra sopracitata del 21/2/2001 in merito agli interventi tecnici migliorativi, alcuni gia' in corso di esecuzione, che interessano la linea di media tensione a cui e' sottesa la cabina MT/bt che alimenta anche la Sua fomitura. Tali interventi, pur non potendo naturalmente garantire l'assoluta continuita' nell'erogazione dell'energia elettrica, porteranno sicuramente ad un miglioramento generale della qualita' del servizio reso alla Sua fornitura.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per inviarLe distinti saluti.
Il Responsabile
Risposta ADUC
La cifra di 50.000 lire e' suggerita da noi: le contestazioni relative alle interruzioni del servizio, secondo quanto indicato nella carta dei servizi che lei ha visionato -emessa dall'Enel- non rivelano i particolari cui si fa riferimento nella lettera (non c'e' alcun cenno alle 9 interruzioni di cui parlano, ne' si specifica che se si verificassero non sia ugualmente consentito chiederne rimborso).
Questo, naturalmente, non deve pero' neppure stare a significare che le mancanze dell'Enel possano essere ritenute una fonte di lucro -la sua impostazione della faccenda appare un po' eccessiva dal punto di vista dell'opportunita': si ricordi che se la Carta consente qualcosa, si potra' presupporre che Enel sia invogliata a rispettarlo se si tratti di richieste ragionevoli. Ma nel momento in cui la garanzia verso il cliente si trasforma in contestazione dell'inadempimento contrattuale, questo vuol dire andare davanti ad un giudice.
E' vero che nel 2000 e' stata introdotta una nuova delibera dell'Autorita': pertanto una parte della sua richiesta e' regolata sui principi della carta e l'altra puo' essere integrata (un'abolizione non ci risulta, ma un'integrazione) dalla delibera 202/99 (reperibile -come l'altra- sul sito http://www.autorita.energia.it nel settore Elettricita').
Per quanto attiene il periodo 2000-2001, dunque, la carta indica dei parametri di riferimento di qualita', ma non tocca ne' qualifica in modo specifico il rimborso dovuto a seguito di interruzioni del tipo citato: ne consegue che rileviamo una certa confusione sull'ammissione di responsabilita' a fronte di interruzioni denominate lunghe, e non si rileverebbero, in realta', parametri di esclusione della responsabilita' come suggerito dall'Enel.
Ne consegue che l'interpretazione data dall'Enel non ci pare fondata, non essendoci elementi a loro favore, ma si conferma l'ammissione di responsabilita' da loro stessi accettata.
Questo, naturalmente, non deve pero' neppure stare a significare che le mancanze dell'Enel possano essere ritenute una fonte di lucro -la sua impostazione della faccenda appare un po' eccessiva dal punto di vista dell'opportunita': si ricordi che se la Carta consente qualcosa, si potra' presupporre che Enel sia invogliata a rispettarlo se si tratti di richieste ragionevoli. Ma nel momento in cui la garanzia verso il cliente si trasforma in contestazione dell'inadempimento contrattuale, questo vuol dire andare davanti ad un giudice.
E' vero che nel 2000 e' stata introdotta una nuova delibera dell'Autorita': pertanto una parte della sua richiesta e' regolata sui principi della carta e l'altra puo' essere integrata (un'abolizione non ci risulta, ma un'integrazione) dalla delibera 202/99 (reperibile -come l'altra- sul sito http://www.autorita.energia.it nel settore Elettricita').
Per quanto attiene il periodo 2000-2001, dunque, la carta indica dei parametri di riferimento di qualita', ma non tocca ne' qualifica in modo specifico il rimborso dovuto a seguito di interruzioni del tipo citato: ne consegue che rileviamo una certa confusione sull'ammissione di responsabilita' a fronte di interruzioni denominate lunghe, e non si rileverebbero, in realta', parametri di esclusione della responsabilita' come suggerito dall'Enel.
Ne consegue che l'interpretazione data dall'Enel non ci pare fondata, non essendoci elementi a loro favore, ma si conferma l'ammissione di responsabilita' da loro stessi accettata.
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