Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 novembre 1999
13-Nov-99
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............
Oggetto: Richiesta informazioni
Spett.le Associazione,
Vi chiedo cortesemente alcune delucidazioni su un paio di episodi a me occorsi:
1) Il primo episodio riguarda un fotografo al quale mi sono rivolto. Nell’agosto del 1996 ho affidato a tale fotografo il servizio relativo al mio matrimonio. A servizio svolto (peraltro piuttosto mediocre), ho regolarmente saldato il conto chiedendo tutti i negativi relativi al servizio stesso. Il fotografo mi ha risposto che per legge i negativi di un servizio fotografico devono rimanere in possesso del fotografo stesso per un periodo di tre anni dalla data del servizio e poi eventualmente richiesti. Trascorsi i tre anni, nell’agosto 1999, mi sono ripresentato dallo stesso fotografo il quale, dopo aver preso tempo adducendo impegni di lavoro e costringedomi a ripresentarmi più volte, ha rifiutato di consegnarmi i negativi in quanto proprietà dello studio fotografico. Vorrei conoscere la legislazione in materia, per sapere esattamente quali sono i miei diritti in questa situazione.
2) In data 30/10/99 mi è stata elevata una contravvenzione da parte di un ausiliario del traffico. Vorrei sapere se e come posso ricorrere contro tale contravvenzione.
Ringraziando anticipatamente per l’aiuto che mi vorrete concedere, porgo distinti saluti
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............
Oggetto: Richiesta informazioni
Spett.le Associazione,
Vi chiedo cortesemente alcune delucidazioni su un paio di episodi a me occorsi:
1) Il primo episodio riguarda un fotografo al quale mi sono rivolto. Nell’agosto del 1996 ho affidato a tale fotografo il servizio relativo al mio matrimonio. A servizio svolto (peraltro piuttosto mediocre), ho regolarmente saldato il conto chiedendo tutti i negativi relativi al servizio stesso. Il fotografo mi ha risposto che per legge i negativi di un servizio fotografico devono rimanere in possesso del fotografo stesso per un periodo di tre anni dalla data del servizio e poi eventualmente richiesti. Trascorsi i tre anni, nell’agosto 1999, mi sono ripresentato dallo stesso fotografo il quale, dopo aver preso tempo adducendo impegni di lavoro e costringedomi a ripresentarmi più volte, ha rifiutato di consegnarmi i negativi in quanto proprietà dello studio fotografico. Vorrei conoscere la legislazione in materia, per sapere esattamente quali sono i miei diritti in questa situazione.
2) In data 30/10/99 mi è stata elevata una contravvenzione da parte di un ausiliario del traffico. Vorrei sapere se e come posso ricorrere contro tale contravvenzione.
Ringraziando anticipatamente per l’aiuto che mi vorrete concedere, porgo distinti saluti
Risposta ADUC
non saprei capacitarmi se tentassi di capire a quale normativa si appelli il fotografo. E' difatti un'interpretazione assai diffusa ma errata. Il negativo non e' il risultato di un programma da lui elaborato, e comunque ha un suo costo, e a seguito del versamento del prezzo corrispettivo deve essere venduto al proprietario. Si puo' forse ipotizzare che l'attesa sia servita solo a far decadere il vostro diritto a richiedergli indietro i negativi, i quali non risultano precedentemente richiesti. Sarebbe dunque stata una scusa per trattenerli, rimandandovi a tre anni dopo quando fosse sopravvenuta la prescrizione. Ma tale prescrizione e' relativa solo al loro diritto di richiedere il pagamento e non comporta nessuna acquisizione di proprieta' del negativo. Difatti, il negativo sarebbe acquisibile per usucapione solo dopo 10 anni.
Pertanto, il diritto di trattenere il negativo non lo hanno. Hanno il diritto di farvelo pagare nel caso in cui non fosse gia' stato pagato, ma considerarlo un diritto d'autore sulla propria opera non ha alcun senso: secondo questo principio un quadro non dovrebbe mai essere consegnato al committente, perche' l'artista avrebbe il diritto di trattenerselo. Non e' cosi': il negativo acquistato -o da acquistare se avete pagato solo le foto- e' vostro e deve esservi dato, non essendo stato da loro usucapito alcun diritto su di esso.
Per cio' che concerne la contravvenzione il modulo e' in questo link ad altra parte del nostro sito. Il problema e' che ci sono state anche alcune sentenze negative ed inoltre a partire da Gennaio entrera' in vigore il Decreto che autorizzera' gli ausiliari. Sino a quel momento si potrebbe tentare, pero' e' ormai incerto immaginare che esito potranno avere i ricorsi. Anche perche' nel momento in cui verra' discusso il ricorso, il decreto sara' gia' operante, e non essendoci normative chiare per il periodo attuale, c'e' il rischio di una carta propensione a considerarle legittime.
Pertanto, il diritto di trattenere il negativo non lo hanno. Hanno il diritto di farvelo pagare nel caso in cui non fosse gia' stato pagato, ma considerarlo un diritto d'autore sulla propria opera non ha alcun senso: secondo questo principio un quadro non dovrebbe mai essere consegnato al committente, perche' l'artista avrebbe il diritto di trattenerselo. Non e' cosi': il negativo acquistato -o da acquistare se avete pagato solo le foto- e' vostro e deve esservi dato, non essendo stato da loro usucapito alcun diritto su di esso.
Per cio' che concerne la contravvenzione il modulo e' in questo link ad altra parte del nostro sito. Il problema e' che ci sono state anche alcune sentenze negative ed inoltre a partire da Gennaio entrera' in vigore il Decreto che autorizzera' gli ausiliari. Sino a quel momento si potrebbe tentare, pero' e' ormai incerto immaginare che esito potranno avere i ricorsi. Anche perche' nel momento in cui verra' discusso il ricorso, il decreto sara' gia' operante, e non essendoci normative chiare per il periodo attuale, c'e' il rischio di una carta propensione a considerarle legittime.
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