Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 giugno 2001
Domanda 30 giugno 2001
Cara Aduc, vorrei cortesemente informazioni circa una multa contestatami da apparecchiatura autovelox. L'infrazione e' stata commessa il 24/03/01 alle ore 10.49 e contestata da agente di Polizia Municipale per eccesso di velocita' di km72 ridotti a 67 considerata la tolleranza del 5% con minimo di 5km, eccedendo di 17km il limite imposto di 50km/h. Nel verbale, che mi e' stato recapitato il 29/06/01, risulta il nome del verbalizzante, ci sono i miei dati personali ma c'e' scritto che il conducente non e' stato identificato e si specifica che la contestazione immediata non e' stata possibile perche' l'accertamento e' stato effettuato per mezzo di apparecchio (mod.AUTOVELOX 104/C2 matr.47635 om.Min.LL.PP) che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia gia' a distanza del posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari ed in condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare, tenuto conto dell'andamento dell'andamento della strada, dell'incolumita' degli utenti, dell'operatore ed in considerazione della effettiva carenza di organico. Considerando che la strada dove e' avvenuta l'infrazione e' fuori da centro abitato, un rettilineo pianeggiante poco trafficato, dove oltretutto si sarebbe vista una apparecchiatura autovelox, e che non ho ricevuto neanche foto della contestazione in oggetto, a quali punti del vs modello di ricorso posso fare appello? E' vero che la Polizia Municipale non puo' elevare multe con apparecchi del genere? Conviene tentare il ricorso oppure e' meglio pagare la multa di 267.030 che ho ricevuto? Faccio inoltre presente che ho sentito parlare persone che hanno fatto ricorso in quanto il Comune in questione(Piana di Monte Verna - CE) ci marcia su queste infrazioni!
RingraziandoVi anticipatamente per la collaborazione, porgo i miei piu' cordiali saluti.

Risposta ADUC
Stante la velocita' ridotta e considerato che il modello citato consentirebbe il rilievo immediato, il ricorso sarebbe proponibile. Sarebbe comunque il giudice a valutarne l'accoglibilita' o meno, per cui non ci sono certezze circa l'esito.
Volendo fare il tentativo, occorre ricordare che: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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