Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
28 giugno 2001
Scusatemi se torno ancora su un argomento trito e ritrito, ma c'e' un dubbio che val la pena chiarire. Sino a poco tempo fa, una consolidata giurisprudenza consentiva di ricorrere con successo al GdP per l'annullamento del verbale per eccesso di velocita' rilevata a mezzo autovelox, in caso di mancata contestazione dell'infrazione, quando la mancata contestazione veniva motivata con la frase di stile "Non e' stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto di rilievo, era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".
In una causa innanzi al GdP, avente ad oggetto gli stessi motivi di cui sopra, in cui rappresento, ex art.317 cpc un mio amico, ho prodotto una nutrita giurisprudenza a sostegno della mia tesi (Pret. Pavia n. 217 del 15/4/96; Cass. sez. 1ª civ. n. 6527, 24/6/91 - 29/5/92; Cass n. 6123, 18/6/99; Cass. IIIª sez. civ. n. 4010/2000 del 3/4/2000; Cass. n. 1017 del luglio 2000; Trib. civ. Novara n. 521 del 27/9/00; GdP Teano del 9/10/00. Non ultima la sent. del GdP di Gallina n. 10/2001(lo stesso giudice
che dovrebbe decidere la causa a cui mi riferisco).
Sino a poco tempo fa non avevo alcun dubbio sull'esito positivo del ricorso, ma dalla memoria di costituzione esibita da controparte, comincio ad avere seri dubbi, infatti il Comune cosi' replica: "..Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fondato sul disposto dell'art.14 della l. 689/81, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilita' non costituisce causa dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, ove sia avvenuta la tempestiva contestazione a mezzo di notificazione del verbale di accertamento. Si sottolinea che tale indirizzo trova conferma in materia di violazioni del cds, nel disposto dell'art.200, il quale stabilisce che solo quando e' possibile la violazione deve essere contestata immediatamente, nonche' nel disposto dell'art.384 del Regolamento di attuazione di detto codice, che a titolo esemplificativo, ricomprende tra i casi di impossibilita' di contestazione immediata l'accertamento a mezzo di apparecchi di rilevazione dell'illecito che ne consentano l'accertamento in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari....(cfr. Cass.2494/2001). In realta' i casi di impossibilita' della contestazione immediata indicati nell'art.384 non devono essere considerati esaustivi, ma soltanto esemplificativi, cosi' come in materia di accertamento della violazione per mezzo di apparecchi c.d. autovelox, non vi e' alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria, nelle ipotesi in cui nel verbale sia indicato che l'atto e' stato effettuato con apparecchiatura che consentiva la rilevazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia gia' a distanza dal posto di accertamento. Ne' tanto meno puo' essere soggetto a censura le modalita' di organizzazione del servizio di appostamento che rientrano nella discrezionalita' amministrativa, nessuna norma, invero, impone all'Amministrazione l'obbligatorio impiego, per la immediata contestazione delle violazioni del C.d.S. del dispiegamento di una pluralita' di pattuglie, rendendo particolarmente oneroso e spesso impraticabile o rischioso per la pubblica utilita', il valido accertamento di violazioni con il corretto uso della moderna tecnologia".
Queste le mie perplessita': quando peso puo' avere l'ultima sentenza 2494/2001 sulla decisione del GdP? Il mio amico "correva" a 72 km/ora su un tratto rettilineo, lontano dal centro abitato e con poco traffico veicolare. Sembra veramente assurdo che non possano censurarsi, in sede giudiziaria, cosi' come afferma la Corte, le modalita' di organizzazione del servizio dei vigili urbani. Rebus sic stantibus credo sia ormai inutile ricorrere al GdP, che ne dite? Cosa mi consigliate?
Grazie di cuore.
In una causa innanzi al GdP, avente ad oggetto gli stessi motivi di cui sopra, in cui rappresento, ex art.317 cpc un mio amico, ho prodotto una nutrita giurisprudenza a sostegno della mia tesi (Pret. Pavia n. 217 del 15/4/96; Cass. sez. 1ª civ. n. 6527, 24/6/91 - 29/5/92; Cass n. 6123, 18/6/99; Cass. IIIª sez. civ. n. 4010/2000 del 3/4/2000; Cass. n. 1017 del luglio 2000; Trib. civ. Novara n. 521 del 27/9/00; GdP Teano del 9/10/00. Non ultima la sent. del GdP di Gallina n. 10/2001(lo stesso giudice
che dovrebbe decidere la causa a cui mi riferisco).
Sino a poco tempo fa non avevo alcun dubbio sull'esito positivo del ricorso, ma dalla memoria di costituzione esibita da controparte, comincio ad avere seri dubbi, infatti il Comune cosi' replica: "..Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, fondato sul disposto dell'art.14 della l. 689/81, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilita' non costituisce causa dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, ove sia avvenuta la tempestiva contestazione a mezzo di notificazione del verbale di accertamento. Si sottolinea che tale indirizzo trova conferma in materia di violazioni del cds, nel disposto dell'art.200, il quale stabilisce che solo quando e' possibile la violazione deve essere contestata immediatamente, nonche' nel disposto dell'art.384 del Regolamento di attuazione di detto codice, che a titolo esemplificativo, ricomprende tra i casi di impossibilita' di contestazione immediata l'accertamento a mezzo di apparecchi di rilevazione dell'illecito che ne consentano l'accertamento in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia' a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari....(cfr. Cass.2494/2001). In realta' i casi di impossibilita' della contestazione immediata indicati nell'art.384 non devono essere considerati esaustivi, ma soltanto esemplificativi, cosi' come in materia di accertamento della violazione per mezzo di apparecchi c.d. autovelox, non vi e' alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria, nelle ipotesi in cui nel verbale sia indicato che l'atto e' stato effettuato con apparecchiatura che consentiva la rilevazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia gia' a distanza dal posto di accertamento. Ne' tanto meno puo' essere soggetto a censura le modalita' di organizzazione del servizio di appostamento che rientrano nella discrezionalita' amministrativa, nessuna norma, invero, impone all'Amministrazione l'obbligatorio impiego, per la immediata contestazione delle violazioni del C.d.S. del dispiegamento di una pluralita' di pattuglie, rendendo particolarmente oneroso e spesso impraticabile o rischioso per la pubblica utilita', il valido accertamento di violazioni con il corretto uso della moderna tecnologia".
Queste le mie perplessita': quando peso puo' avere l'ultima sentenza 2494/2001 sulla decisione del GdP? Il mio amico "correva" a 72 km/ora su un tratto rettilineo, lontano dal centro abitato e con poco traffico veicolare. Sembra veramente assurdo che non possano censurarsi, in sede giudiziaria, cosi' come afferma la Corte, le modalita' di organizzazione del servizio dei vigili urbani. Rebus sic stantibus credo sia ormai inutile ricorrere al GdP, che ne dite? Cosa mi consigliate?
Grazie di cuore.
Risposta ADUC
Non e' cambiato niente: fa notizia la sentenza a favore, a pari di quella a sfavore, ma la materia -pur arricchendosi di tesi- rimane invariata.
La norma e' la contestazione immediata: l'eccezione -in caso di fondato motivo- e' la contestazione successiva.
Come conseguenza c'e' che ogni caso deve (o dovrebbe) essere valutato, giudicando in ogni situazione se vi siano giustificazioni concrete alla scelta di non provvedere alla contestazione immediata.
Ogni giudice da' la sua valutazione. Quelli piu' corretti, analizzano il caso e decidono se -nella situazione presa in esame- sia oggettivamente giustificata la mancata contestazione, o se tale scelta attenga una decisione volontaria e dunque volutamente ed immotivatamente lesiva del diritto alla contestazione immediata del contravventore.
Tenendo conto che l'esito non e' certo, se il ricorso e' fondato, e' giusto sia presentato. Garanzie dal giudice, non e' pero' possibile averne.
La norma e' la contestazione immediata: l'eccezione -in caso di fondato motivo- e' la contestazione successiva.
Come conseguenza c'e' che ogni caso deve (o dovrebbe) essere valutato, giudicando in ogni situazione se vi siano giustificazioni concrete alla scelta di non provvedere alla contestazione immediata.
Ogni giudice da' la sua valutazione. Quelli piu' corretti, analizzano il caso e decidono se -nella situazione presa in esame- sia oggettivamente giustificata la mancata contestazione, o se tale scelta attenga una decisione volontaria e dunque volutamente ed immotivatamente lesiva del diritto alla contestazione immediata del contravventore.
Tenendo conto che l'esito non e' certo, se il ricorso e' fondato, e' giusto sia presentato. Garanzie dal giudice, non e' pero' possibile averne.
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