Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 giugno 2001
Domanda 26 giugno 2001
Il 29/05/2001 ho ricevuto il verbale di un'infrazione accertata il 10/03/2001 per eccesso di velocita' da Autovelox modello 104/C2 omologazione Min. LL.PP. n°2483 del'93; l'infrazione non mi e' stata contestata poiche' "gli agenti accertatori erano impegnati nella contestazione di altra violazione ad altro conducente".
E' possibile ricorrere davanti al Giudice di Pace o in quale altra forma?
Grazie.

Risposta ADUC
L'eventuale ricorso al giudice di pace -unico che possa darle qualche speranza- andrebbe presentato entro il 28/6/01 di persona all'ufficio.
Se fosse vero che la pattuglia era gia' impegnata in analoga contestazione, questo potrebbe essere un motivo per ritenere corretta la notifica successiva.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art.200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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