Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 giugno 2001
Domanda 25 giugno 2001
In data 22/06/01 mi e' stata notificata a mezzo postale un VERBALE DI CONTESTAZIONE DELL'ART 142/8 del C.d.S.
Verbale del 09/06/2001 redatto il 14/06/01
col quale si afferma che con apparecchiatura Velomatic 512 103B avevo violato il suddetto articolo. Ora non essendomi stata contestata immediatamente la violazione perche' secondo il verbale "per carenze di organico, vi era presente solo l'operatore preposto al costante controllo del corretto funzionamento dell'apparecchio, installato su di una autovettura ferma sulla banchina della carreggiata e con la quale e' possibile riprendere la marcia solo dopo aver smontato l'apparecchio medesimo e comunque nell'impossibilita' di raggiungere in condizioni di sicurezza il veicolo" vi chiedo se e' possibile fare ricorso per il sopraccitato motivo. In attesa di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente.

Risposta ADUC
E' possibile contestare il mancato fermo, in particolar modo rilevando l'inopportunita' della scelta volontaria di omettere tutte quelle operazioni che avrebbero garantito il diritto del contravventore al fermo immediato.
Non c'e' tuttavia alcuna garanzia di accoglimento, e' solo un possibile tentativo. Volendo ricorrere, le modalita' sono le seguenti: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art.200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione.
Qui e' linkato un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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