Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 giugno 2001
Ho preso un velox solo che non sono sicuro di essere in torto! Mi e’ arrivato il 20 Giugno per eccesso di velocita' dell'11 Aprile dove su di una statale fuori centro abitato vi e’ il limite dei 40 Km orari! Comunque andavo piano la multa dice che ero alle 17:05 ai 63 Km orari al Dusino in provincia di Asti.
Solo che io alle 17:00 in punto (provabile) ero ancora a Villanova in Ditta (praticamente all'entrata dell'autostrada di Villanova) a bollare l'uscita dal lavoro. Il tragitto comprende di una rotonda e 2 semafori e almeno 5 Km ed e’ impossibile che in 5 min sia riuscito a bollare, uscire immettermi in statale Torino Asti, (questo velox funzionava????
Di solito andando spediti ci si impiega 10 min! Oltre tutto nessuno mi ha fermato.
Posso fare qualcosa?
Complimenti per il sito.
Ciao ciao.
Solo che io alle 17:00 in punto (provabile) ero ancora a Villanova in Ditta (praticamente all'entrata dell'autostrada di Villanova) a bollare l'uscita dal lavoro. Il tragitto comprende di una rotonda e 2 semafori e almeno 5 Km ed e’ impossibile che in 5 min sia riuscito a bollare, uscire immettermi in statale Torino Asti, (questo velox funzionava????
Di solito andando spediti ci si impiega 10 min! Oltre tutto nessuno mi ha fermato.
Posso fare qualcosa?
Complimenti per il sito.
Ciao ciao.
Risposta ADUC
Per 5 minuti in piu' o in meno, potrebbe anche trattarsi di divergenze d'orologio.
Se la differenza fosse un po' piu' rilevante, sarebbe possibile dimostrare con prove dove fosse l'auto e dunque contestare.
Ad ogni modo, in caso volesse tentare -stante anche la velocita' molto bassa e dunque la facilita' di provvedere al fermo immediato- il ricorso per mancanza di contestazione, potrebbe aggiungere anche quest' ulteriore punto.
Si ricordi che non c' e' certezza di accoglimento.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera',e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Se la differenza fosse un po' piu' rilevante, sarebbe possibile dimostrare con prove dove fosse l'auto e dunque contestare.
Ad ogni modo, in caso volesse tentare -stante anche la velocita' molto bassa e dunque la facilita' di provvedere al fermo immediato- il ricorso per mancanza di contestazione, potrebbe aggiungere anche quest' ulteriore punto.
Si ricordi che non c' e' certezza di accoglimento.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera',e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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