Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

22 giugno 2001
Domanda 22 giugno 2001
Ho ricevuto una multa a casa perche' transitavo in corsia preferenziale destinata a autobus, taxi, etc....L'infrazione e' stata rilevata dai cosiddetti vigilini (personale ATAF di Firenze) e mi e' stata recapitata per posta con carta intestata Polizia Municipale. Nel verbale stesso di notifica, si legge: "..la violazione non e' stata contestata per i seguenti motivi: impossibilitato a intimare l'alt al veicolo per mancanza di segnale distintivo, perche' non previsto..". A prescindere dal fatto che non mi ricordo se quel giorno effettivamente passavo dalla corsia incriminata (faccio notare che la multa e' stata recapitata dopo 75gg. dall'infrazione contestata, ma e' possibile?!?!?!
Mi domando se ho possibilita' di contestare con successo questa multa. Ma questi vigilini, se hanno la facolta' di fare multe senza fermare la gente, possono fare tutto quello che vogliono??
Avrei bisogno di una risposta per poter eventualmente fare ricorso.

Risposta ADUC
In citta' i vigili ed i vigilini sono appiedati: gli inseguimenti si profilano dunque un po' tutti alquanto difficoltosi. Ne consegue che sono molti i casi i cui il mancato fermo e' ritenuto giustificato. Questo, potrebbe anche essere uno di quelli.
Non c'e' differenza -allo stato- tra vigili e vigilini (i secondi hanno pero' competenze piu' limitate): il che vuol dire che sono equiparati a pubblici ufficiali e si presuppone che nello svolgimento delle loro azioni si comportino in tutto e per tutto con ufficialita'.
Ne consegue, che non si puo' presupporre che mentano: puo' solo dimostrare l'errore, o provare che quanto da loro rilevato non corrisponde al vero. Potrebbe anche essere possibile contestare vizi formali dell'atto, ed e' teoricamente proponibile l'opposizione per la mancanza di fermo immediato: non vi sono tuttavia garanzie.
Secondo l'interpretazione fornita dall'art.68 della legge 23 dicembre 1999 n.488 (legge finanziaria 2000), le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni alle norme della circolazione, attribuite agli "ausiliari del traffico" dall'art.17 della legge n. 127 del 1997, comprendono i poteri di contestazione immediata e sottoscrizione del verbale di accertamento, qualora essi siano stati nominativamente designati dal sindaco; ad essi puo' anche essere conferita la competenza a disporre la rimozione dei veicoli in alcuni dei casi previsti dal comma 2 dell'art.158 CdS.
Nel caso volesse tentarlo, ricordi che il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Per quanto concerne il mancato fermo, esso e' indispensabile ai sensi del Codice della Strada, ma sono salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra'-entro 30gg. dalla notifica-fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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