Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 giugno 2001
Salve, vorrei sottoporvi un quesito: e’ da tempo che ricevo dei verbali di contravvenzione redatti da Ausiliari del Traffico per aver circolato su una corsia preferenziale. Ammetto la mia responsabilità in merito alla contestazione inoltratami ma mi chiedo come puo’un Ausiliario del Traffico procedere a fermare un veicolo in fase di infrazione per la contestazione della violazione commessa quando questi ultimi non sono in possesso della strumentazione idonea al fermo del veicolo stesso? infatti, non so se e’ un caso, ma quasi tutte le multe mi sono state contestate su Via Nazionale, 90 (Roma) e tutte le contravvenzioni portano la famosa dicitura riguardante l'impossibilità di fermare il veicolo per motivi di traffico.
Le preciso che io possiedo un ciclomotore che non raggiunge velocità tali da non consentire ad un Poliziotto, Vigile od Ausiliario di fermarmi per la contestazione sul posto, inoltre ho notato personalmente che i suddetti Ausiliari si appostano su punti strategici per redigere più verbali possibili senza preoccuparsi di fermare i veicoli ma solo annotato numero di targa e basta.
Ora tale atteggiamento potrebbe essere definito FALSO IN ATTI in quanto si dichiara di non aver potuto procedere al fermo del veicolo ma invece si procede solo all'annotazione del numero di targa del veicolo?
Vi ringrazio per la collaborazione e vi porgo i mie complimenti per l'interessante ed utile servizio che offrite.
Le preciso che io possiedo un ciclomotore che non raggiunge velocità tali da non consentire ad un Poliziotto, Vigile od Ausiliario di fermarmi per la contestazione sul posto, inoltre ho notato personalmente che i suddetti Ausiliari si appostano su punti strategici per redigere più verbali possibili senza preoccuparsi di fermare i veicoli ma solo annotato numero di targa e basta.
Ora tale atteggiamento potrebbe essere definito FALSO IN ATTI in quanto si dichiara di non aver potuto procedere al fermo del veicolo ma invece si procede solo all'annotazione del numero di targa del veicolo?
Vi ringrazio per la collaborazione e vi porgo i mie complimenti per l'interessante ed utile servizio che offrite.
Risposta ADUC
Occorrerebbe che il giudice che dovesse valutare il ricorso ritenesse il comportamento omissivo, contestando la validita' di quanto sostenuto sull'impossibilita' di provvedere al fermo immediato. Sul falso ci andremmo piano: e' sufficiente contestare l'erroneita' delle ragioni addotte per il fermo.
Non c'e' pero' alcuna certezza che il ricorso possa essere accolto.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra'-entro 30gg. dalla notifica-fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Non c'e' pero' alcuna certezza che il ricorso possa essere accolto.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra'-entro 30gg. dalla notifica-fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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