Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 giugno 2001
Domanda 21 giugno 2001
Spettabile Aduc,
Sono proprietaria di un appartamento all'ultimo piano e sottotetto e' di mia pertinenza. Ho chiesto dal condominio la possibilitá di aprire i lucernari sul tetto. Mi e' stata negata a causa di due persone che in principio sono contrari. Cosa posso fare? Loro mi possono negare l'apertura?
Ho bisogno dell'approvazione dell condominio? Mi possono anche includere la manutenzione straordinaria del tetto come vincolo per apertura?
Cordiali saluti.

Risposta ADUC
Non puo' esserle imposto alcun limite dai condomini, fuorche' se le condizioni statiche non lo consentano, o se ci sia il rischio di deturpare il decoro architettonico, o se cio' comportasse limitazioni ad aria e luce. Sicuramente non possono pretendere di accollarle la manutenzione straordinaria del tetto: sarebbe da valutare se -in un caso che sarebbe di per se' specifico-possa eventualmente esserle addebitata qualche maggiorazione, ma solo se le fosse concesso un maggior uso esclusivo del tetto.
Le alleghiamo degli estratti di sentenze sull'argomento.
L'art.1127 c.c. sottopone il diritto del proprietario dell'ultimo piano alla sopraelevazione a tre limiti, dei quali il primo (condizione statica) introduce un divieto assoluto, cui e' possibile ovviare se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo l'edificio a sopportare il peso della nuova costruzione, mentre gli altri due limiti (turbamento delle linee architettoniche, diminuzione di aria e di luce) presuppongono l'opposizione facoltativa dei singoli condomini contro-interessati. Pertanto, l'art.1127 cit. ha carattere innovativo rispetto al corrispondente art.12 R.D.L. 15 gennaio 1934 n. 56, in quanto inibisce al proprietario dell'ultimo piano di sopraelevare se le condizioni statiche in atto dell'edificio siano sfavorevoli e la sopraelevazione richieda opere di rafforzamento e di consolidamento delle strutture essenziali.
* Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1996, n. 2708, Pacetti c. La Veglia ed altri.
Il divieto di sopraelevazione, previsto in un regolamento condominiale di natura contrattuale, avente sostanzialmente natura di servitutis altius non tollendi a carico dell'ultimo piano dell'edificio ed a favore sia delle parti di proprieta' comune che di quelle di proprieta' esclusiva, puo' essere fatto valere da ciascuno dei condomini sia come tale che quale proprietario esclusivo di una porzione dell'edificio.
* Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 1988, n. 5776, Belforti c. Dede'.
L'art.1127 c.c., disciplinante il regime legale delle sopraelevazioni, e' derogabile, come emerge dall'espressa riserva contenuta nel primo comma, da una convenzione preesistente o coeva alla costituzione del condominio. Ne consegue che il divieto assoluto di sopraelevazione-nella specie, stabilito dal regolamento di condominio (costituente parte integrante del contratto di acquisto dei singoli cespiti) a carico dell'ultimo piano dell'edificio ed a favore tanto delle parti di proprieta' comune, quanto delle unita' immobiliari in proprieta' esclusiva dell'edificio-avendo sostanzialmente natura di servitu' altius non tollendi, puo' essere fatto valere sia da i singoli condomini che dal condominio.
* Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 1994, n. 10397, Cannici c. Condominio "Stadio 5".
La facolta' di sopraelevare spetta ex lege al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o al proprietario esclusivo del lastrico solare, salve le limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.1127 cod. civ., ed il suo esercizio non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, ma puo' soltanto essere vietato in forza di un'espressa pattuizione, costitutiva di una servitu' assimilabile a quella non aedificandi.
* Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 1983, n. 805, Nicosia c. Fall. Pantalena.
La vendita dell'area soprastante l'edificio da parte del proprietario di esso, con il divieto per l'acquirente di costruire su di essa piu' di un piano e con il patto che il lastrico soprastante il piano sopraelevato restera' solo in parte di proprieta' del costruttore, da' luogo a costituzione di servitu' di non sopraedificare ulteriormente su detto lastrico a favore della porzione dello stesso che, secondo il patto. diviene di proprieta' condominiale.
* Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1975, n. 1509.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →