Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 giugno 2001
"MULTE E RICORSI. I TEMPI DEL PREFETTO
Quando si riceve una multa si puo' far ricorso al Giudice di pace o al Prefetto, in >quest'ultimo caso quanto tempo si deve aspettare la comunicazione prefettizia? In base >alle nuove disposizioni (art.18, legge 340/2000) i ricorsi contro le multe devono ricevere >risposta entro 120 giorni, altrimenti si puo' fare ricorso al Giudice di Pace, chiedendo >l'annullamento della ingiunzione di pagamento, per decorrenza dei termini. Il periodo di 120 >giorni inizia dalla data della raccomandata, con avviso di ricevimento, con la quale si >spedisce il ricorso e termina con la data riportata sulla ingiunzione prefettizia e non dalla >data di ricevimento della notifica che si riceve a casa. Molti cittadini ci hanno fatto notare >che fra le due date correvano anche quattro mesi. Evidentemente gli uffici delle prefetture >sono tardi e lenti o c'e' qualcosa che non va: scrivere una lettera ad un cittadino e fargliela >recapitare dopo quattro mesi ci appare eccessivo.
Una precedente legge, n.488/1999, aveva stabilito che i tempi di risposta del Prefetto >erano di 210 giorni. Si e' venuta a creare cosi' una situazione diversa in relazione ai ricorsi >presentati prima dell'8 dicembre 2000, per i quali occorre attendere 210 giorni, e quelli presentati dopo tale data, per i quali valgono 120 giorni. I termini di risposta sono comunque tassativi, come confermato dalla Corte di Cassazione. "
Salve Cara Aduc,
ho letto l'articolo di cui sopra ed avrei una domanda da fare: se il prefetto non provvede nei 120 giorni come faccio, di fronte a questo silenzio, a ricorrere al GdP contro un'ordinanza ingiunzione che non e’ stata emessa?
Grazie.
Quando si riceve una multa si puo' far ricorso al Giudice di pace o al Prefetto, in >quest'ultimo caso quanto tempo si deve aspettare la comunicazione prefettizia? In base >alle nuove disposizioni (art.18, legge 340/2000) i ricorsi contro le multe devono ricevere >risposta entro 120 giorni, altrimenti si puo' fare ricorso al Giudice di Pace, chiedendo >l'annullamento della ingiunzione di pagamento, per decorrenza dei termini. Il periodo di 120 >giorni inizia dalla data della raccomandata, con avviso di ricevimento, con la quale si >spedisce il ricorso e termina con la data riportata sulla ingiunzione prefettizia e non dalla >data di ricevimento della notifica che si riceve a casa. Molti cittadini ci hanno fatto notare >che fra le due date correvano anche quattro mesi. Evidentemente gli uffici delle prefetture >sono tardi e lenti o c'e' qualcosa che non va: scrivere una lettera ad un cittadino e fargliela >recapitare dopo quattro mesi ci appare eccessivo.
Una precedente legge, n.488/1999, aveva stabilito che i tempi di risposta del Prefetto >erano di 210 giorni. Si e' venuta a creare cosi' una situazione diversa in relazione ai ricorsi >presentati prima dell'8 dicembre 2000, per i quali occorre attendere 210 giorni, e quelli presentati dopo tale data, per i quali valgono 120 giorni. I termini di risposta sono comunque tassativi, come confermato dalla Corte di Cassazione. "
Salve Cara Aduc,
ho letto l'articolo di cui sopra ed avrei una domanda da fare: se il prefetto non provvede nei 120 giorni come faccio, di fronte a questo silenzio, a ricorrere al GdP contro un'ordinanza ingiunzione che non e’ stata emessa?
Grazie.
Risposta ADUC
Puo' attendere che questa ordinanza-ingiunzione le arrivi (di solito si fa cosi'), ricorrendo dal giudice di pace entro 30gg. dal ricevimento, contestando il ritardo nell'emissione della risposta, o recarsi in Prefettura e richiedere il decreto di archiviazione.
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