Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 giugno 2001
Ho ricevuto una multa per violazione dell'articolo 142 del codice della strada ovvero eccesso di velocita' con autovelox, superando di 48 km/h il limite ma senza contestazione immediata in autostrada.
Posso fare ricorso per un eventuale ritiro della patente di guida?
Posso fare ricorso per un eventuale ritiro della patente di guida?
Risposta ADUC
Puo' contestare -vista la mancanza di fermo immediato- il ricorso avverso la contravvenzione e conseguentemente avverso le due sanzioni comminate (pecuniaria ed accessoria), eventualmente anche affermando di non essere in grado di valutare chi effettivamente fosse alla guida dell'auto nel giorno specifico, se non se ne ricordasse -tale dichiarazione puo' essere resa anche al Comando, in luogo della consegna della patente, al posto del ricorso.
Se ricorre, occorre chiedere la sospensione e l'annullamento: se la sospensione non fosse accordata, si dovra' pero' pagare entro i 60gg. dalla notifica del verbale e occorrera' consegnare la patente (e dunque, riguardo a tale sanzione, il ricorso risulterebbe ineffettivo).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, (esibendone in questo caso il titolo dimostrativo); lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. (non di piu') dalla notifica del verbale per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Se ricorre, occorre chiedere la sospensione e l'annullamento: se la sospensione non fosse accordata, si dovra' pero' pagare entro i 60gg. dalla notifica del verbale e occorrera' consegnare la patente (e dunque, riguardo a tale sanzione, il ricorso risulterebbe ineffettivo).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, (esibendone in questo caso il titolo dimostrativo); lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. (non di piu') dalla notifica del verbale per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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