Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 giugno 2001
Domanda 14 giugno 2001
Subject: Parere legale
Cara Redazione salve,
Per la natura tecnica del parere, suggerisco di passare direttamente la questione all'Avv. Barbara Vallini, che ha pubblicato a sua firma una scheda sull'argomento contestazione multe.
QUESTIONE
Gentile signora Vallini,
Mi e' giunta a casa la contestazione di una violazione dell'art.171, circolazione senza casco (. ..non per niente voglio parlare di queste assurde situazioni di obbligo con la rubrica "Di' la tua" su Aduc), su un motorino che recava la targa intestata a me.
Certo, questo e' avvenuto. Ma mi sorprende moltissimo che i vigili urbani, non avendo eseguito la contestazione immediata perche' non poterono fermare il motorino, e dunque non avendo identificato il trasgressore, intendano rifarsi sull'obbligato in solido, che sono io, in quanto titolare del contrassegno di identificazione.
Avevo sempre saputo che l'obbligato in solido risponde delle violazioni commesse "dal veicolo" in quanto mezzo strumentale alla violazione stessa: per esempio velocita' eccessiva, divieto d' accesso, ecc.; ma mai che l'obbligato in solido risponde delle violazioni commesse dal conducente del veicolo, con un atteggiamento personale che non implichi l'uso strumentale del veicolo.
In questo caso il veicolo, del quale io devo rispondere, non ha violato norme del codice: e' il conducente che lo ha fatto, riguardo ad un ambito (il casco) col quale il responsabile del veicolo non puo' avere nessuna relazione!
Questo e' quello che conoscevo e mi pare risponda ad una ovvia logica; ma leggendo il codice della strada sono rimasto sconcertato.
La prego di seguirmi. art.196 (Principio di solidarieta') - in sintesi.
Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, (382 reg), (l'intestatario del contrassegno di identificazione, per i ciclomotori) e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.
Tale articolo, traspone del resto nel campo stradale quello che e' l'art.6 (Solidarieta') della legge 689/81, Modifiche al sistema penale; che recita in sintesi: "Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata a commettere la violazione, e' obbligato in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi che la cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta' "
Ora, il punto e' questo: Leggendo pedissequamente la norma, e' una mazzata senza scampo.
Ma puntualizzando il concetto portante della solidarieta', che ritengo essere quello che ho espresso in apertura (non navigo nelle leggi, per cui lo chiedo espressamente a lei), le norme offrono il motivo di contestazione.
Per quanto riguarda l'art.6, Solidarieta', la cosa a cui esso si riferisce deve essere il casco, perche' e' lo scorretto uso di questa cosa che ha determinato la violazione (il casco " fu destinato a commettere la violazione"), non certo l'uso del motorino.

E dunque obbligato in solido e' il proprietario del casco, non quello del motorino! Dunque viene a cadere il collegamento col responsabile del veicolo! Analogamente, anche se di meno immediata lettura, succede sull'art.196 del C.d.S.
Infatti, quando l'articolo recita " se [ l'obbligato in solido] non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta' " esplica che la violazione si intende relativa alla circolazione dello stesso. Ed il fatto che il conducente indossi o no il casco non influenza in alcun modo la circolazione del veicolo, che avviene in modalita' indipendenti da quella circostanza.
Dunque la violazione di cui all'art.171 non e' collegabile al veicolo ma al casco.
Condivide la mia tesi, che ho cercato di spiegare? Posso impostare con questi argomenti, magari ancor meglio da Lei valorizzati con parole appropriate, il ricorso davanti al giudice di pace?
La ringrazio dell'aiuto.

Risposta ADUC
Ad eviscerare a fondo, tutto si puo' sostenere, e quindi e' senza dubbio possibile evidenziare specifici aspetti. Tuttavia, e' necessario dare una lettura d'insieme, uscendo dall'analisi specifica di ogni singola parola, per poi tirare le fila dell'articolo di legge e identificare l'intenzione del legislatore. Astrattamente la sua contestazione puo' anche essere posta, ma l'indirizzo della norma e' altro e -ad una obiezione nel senso da lei indicato- sara' poi il giudice che interverra' per ricondurre l'interpretazione (sviata ed eccessivamente specifica) ad una linea generale di lettura. Pertanto, il senso e' dato dalla dizione "l'autore della violazione": e' su questa base che occorre dare lettura della norma.
Ne consegue che non importa di quale aspetto della violazione del codice della strada sia investito il verbale emesso, ma che ci sia la violazione della norma, nella sua generalita'.
Il casco attiene alla guida del veicolo, ed essendo specificamente prevista dal codice la sanzionabilita' di questo comportamento (in quanto si tratta di violazione delle norme di circolazione), non rileva chi abbia in concreto effettuato la contravvenzione, ne' in questo caso ne' in caso (ad es.) di violazione dei limiti di velocita', in quanto in entrambi i casi il mezzo e' utilizzato per violare la norma, ed entrambe sono violazioni al CdS.
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