Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 giugno 2001
Subject: Modello per il ricorso al Giudice di Pace - Osservazioni
Ho recentemente utilizzato, come base, il vostro modello (SOS/modulo9) per un ricorso contro un verbale di contravvenzione al CdS per un'infrazione rilevata con Autovelox mod.104/C, nel Comune di Roma.
Successivamente, per poter essere pronto alla convocazione da parte del G.d.P., ho ricercato le tre sentenze della Corte di cassazione da voi richiamate nel modulo e, dall'analisi che ne ho potuto fare, ho scoperto che ben due di esse hanno di fatto annullato i provvedimenti con i quali erano stati invece accolti i ricorsi presentati contro il verbale; la mia prima preoccupazione e' stata quindi quella di averle richiamate, visto che cio' potrebbe risultare addirittura controproducente per l'esito del mio ricorso. Solo una delle tre invece, la 4010 del 2000, e' effettivamente a sostegno della tesi (ossia della necessita' di provvedere al fermo del veicolo, dato che l'apparecchio di rilevamento utilizzato misura la velocita' istantaneamente generando l'indicazione della velocita' ed un allarme audio, immediatamente).
Gradirei sapere da Voi se ci sono altri aspetti che io non ho considerato e, in alternativa, vi propongo di rivedere il vostro modulo, richiamando solo la sent. n. 4010 ed eventualmente altre (piu' recenti) che possano sostenere in modo valido questo tipo di ricorsi: ad es. si potrebbe fare riferimento ad una precisazione del Ministero degli Interni (vedi circolare n.300/A/24850/144/5/20/3 del 12 dicembre 2000) che, riferendosi appunto al rilievo delle violazioni con autovelox in ambiente con limiti di velocita' a 50 Km/h, dice che lo stesso rilievo e' nullo se il trasgressore non viene fermato subito, in particolare se la violazione viene rilevata in una strada urbana, con una corsia per senso di marcia.
Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione e Vi porgo Distinti saluti
Ho recentemente utilizzato, come base, il vostro modello (SOS/modulo9) per un ricorso contro un verbale di contravvenzione al CdS per un'infrazione rilevata con Autovelox mod.104/C, nel Comune di Roma.
Successivamente, per poter essere pronto alla convocazione da parte del G.d.P., ho ricercato le tre sentenze della Corte di cassazione da voi richiamate nel modulo e, dall'analisi che ne ho potuto fare, ho scoperto che ben due di esse hanno di fatto annullato i provvedimenti con i quali erano stati invece accolti i ricorsi presentati contro il verbale; la mia prima preoccupazione e' stata quindi quella di averle richiamate, visto che cio' potrebbe risultare addirittura controproducente per l'esito del mio ricorso. Solo una delle tre invece, la 4010 del 2000, e' effettivamente a sostegno della tesi (ossia della necessita' di provvedere al fermo del veicolo, dato che l'apparecchio di rilevamento utilizzato misura la velocita' istantaneamente generando l'indicazione della velocita' ed un allarme audio, immediatamente).
Gradirei sapere da Voi se ci sono altri aspetti che io non ho considerato e, in alternativa, vi propongo di rivedere il vostro modulo, richiamando solo la sent. n. 4010 ed eventualmente altre (piu' recenti) che possano sostenere in modo valido questo tipo di ricorsi: ad es. si potrebbe fare riferimento ad una precisazione del Ministero degli Interni (vedi circolare n.300/A/24850/144/5/20/3 del 12 dicembre 2000) che, riferendosi appunto al rilievo delle violazioni con autovelox in ambiente con limiti di velocita' a 50 Km/h, dice che lo stesso rilievo e' nullo se il trasgressore non viene fermato subito, in particolare se la violazione viene rilevata in una strada urbana, con una corsia per senso di marcia.
Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione e Vi porgo Distinti saluti
Risposta ADUC
La 2492/01, invece, fa al caso suo: in quanto indica i casi in cui e' possibile operare in mancanza di fermo immediato. Poiche' si specifica che solo per i modelli vecchi e' consentito omettere il fermo, cio' rimarca come -in caso di modelli nuovi- esso sia possibile e necessario. Dunque, la sentenza e' a favore, se letta.
Per cio' che concerne l'altra sentenza, non la abbiamo piu' sottomano, ma non abbiamo ragione di dubitare che fosse comunque adeguata allo scopo, secondo quanto indicato a suo tempo sul sito dal quale fu scaricata.
La ringraziamo per gli ulteriori suggerimenti.
Per cio' che concerne l'altra sentenza, non la abbiamo piu' sottomano, ma non abbiamo ragione di dubitare che fosse comunque adeguata allo scopo, secondo quanto indicato a suo tempo sul sito dal quale fu scaricata.
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