Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 giugno 2001
Una domanda: e' arrivata a mio padre, tra l'altro defunto nell'Ottobre 1999, una multa, con maggiorazione e pagamento presso Monte Paschi di Siena, mai notificata presso la residenza del mio genitore, multa rilevata il 10.05.99 a Perugia. Come dimostrare, attraverso un ricorso, che la prima notifica di pagamento non e' mai giunta? Basta il ricorso al prefetto di Perugia, come Voi consigliate, con la modulistica presente in questo sito?
Grazie anticipatamente della risposta.
Grazie anticipatamente della risposta.
Risposta ADUC
In realta', noi sconsigliamo sempre, vivamente e fermamente, di ricorrere al prefetto, invitando di ricorrere sempre e solo al giudice. Inoltre, contro una cartella, e' alla commissione provinciale tributaria (e solo in alcuni casi al giudice) che occorre fare opposizione.
E per poter dimostrare che l'atto non sia mai giunto, non basta sostenerlo, ma occorre verificare se all'Ente Accertatore risulti la data di notifica. Infatti, se nessuno ha materialmente ritirato la multa, essa e' stata data per notificata per avvenuta giacenza ed il verbale sarebbe quindi considerato come regolarmente notificato, rendendo la multa non contestabile.
Di per se', l'obbligazione non sarebbe trasmissibile agli eredi, ma se il verbale precedente non fosse stato contestato e fosse stato regolarmente ricevuto (o risulti dato per notificato quando l'interessato era ancora in vita), c'e' un dubbio se si possa opporre tale questione di merito, trattandosi appunto di cartella. Viste le interpretazioni, che prevedono la possibilita' di opposizione solo per questioni prescrizionali, di errori di notifica o attinenti all'atto cartella in quanto tale, riteniamo che non sia opponibile.
E per poter dimostrare che l'atto non sia mai giunto, non basta sostenerlo, ma occorre verificare se all'Ente Accertatore risulti la data di notifica. Infatti, se nessuno ha materialmente ritirato la multa, essa e' stata data per notificata per avvenuta giacenza ed il verbale sarebbe quindi considerato come regolarmente notificato, rendendo la multa non contestabile.
Di per se', l'obbligazione non sarebbe trasmissibile agli eredi, ma se il verbale precedente non fosse stato contestato e fosse stato regolarmente ricevuto (o risulti dato per notificato quando l'interessato era ancora in vita), c'e' un dubbio se si possa opporre tale questione di merito, trattandosi appunto di cartella. Viste le interpretazioni, che prevedono la possibilita' di opposizione solo per questioni prescrizionali, di errori di notifica o attinenti all'atto cartella in quanto tale, riteniamo che non sia opponibile.
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