Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
9 giugno 2001
Spett. A.D.U.C.,
abito in un condominio, a Napoli, composto da due fabbricati "A" e "B" cinto da un muro, alto circa 2 metri e mezzo, con un cancello per uscite auto e cancelletto adiacente per i pedoni.
In questo piccolo parco, cosi' creato, ci sono box e posti auto per condomini e "conoscenti". Detto suolo, da sempre adibito a parcheggio, che divide il fabbricato "A" dal "B", e' di proprieta' delle figlie del costruttore deceduto da qualche mese. Deceduto il costruttore, le figlie vogliono aumentare notevolmente il costo mensile del "posto auto" e dei box.
Il costo attuale del posto macchina e' stato, fino ad oggi, di lire 15.000 e di 50.000 per i box.
Le mia domande:
- Un condomino, proprietario del suo appartamento, ha diritto anche al suo relativo posto macchina nel parco?
- E' stato lecito fino ad ora pagare le 15.000 lire mensili?
Siccome parte del muro di cinta del parco e' quello che recinta l'aeroporto di Capodichino, e dato che proprio su questa parte del muro sono stati costruiti dei box per auto, vi chiedo se e' lecito costruire sfruttando, come parte della costruzione, un muro di cinta di un aeroporto militare.
Domanda finale:
Devo accettare l'aumento del posto macchina e quindi pagare?
Un cordiale saluto ed un grazie per la vostra gentile attenzione.
abito in un condominio, a Napoli, composto da due fabbricati "A" e "B" cinto da un muro, alto circa 2 metri e mezzo, con un cancello per uscite auto e cancelletto adiacente per i pedoni.
In questo piccolo parco, cosi' creato, ci sono box e posti auto per condomini e "conoscenti". Detto suolo, da sempre adibito a parcheggio, che divide il fabbricato "A" dal "B", e' di proprieta' delle figlie del costruttore deceduto da qualche mese. Deceduto il costruttore, le figlie vogliono aumentare notevolmente il costo mensile del "posto auto" e dei box.
Il costo attuale del posto macchina e' stato, fino ad oggi, di lire 15.000 e di 50.000 per i box.
Le mia domande:
- Un condomino, proprietario del suo appartamento, ha diritto anche al suo relativo posto macchina nel parco?
- E' stato lecito fino ad ora pagare le 15.000 lire mensili?
Siccome parte del muro di cinta del parco e' quello che recinta l'aeroporto di Capodichino, e dato che proprio su questa parte del muro sono stati costruiti dei box per auto, vi chiedo se e' lecito costruire sfruttando, come parte della costruzione, un muro di cinta di un aeroporto militare.
Domanda finale:
Devo accettare l'aumento del posto macchina e quindi pagare?
Un cordiale saluto ed un grazie per la vostra gentile attenzione.
Risposta ADUC
Per cio' che concerne l'utilizzo fattivo (se non, addirittura alla mera aderenza) di un muro militare, avremmo dei dubbi seri sul fatto che cio' sia consentito, stante lo scopo di queste recinzioni, ossia di difendere una zona militare.
Presumibilmente, quelle costruzioni farebbero meglio ad essere eliminate.
Per quanto concerne la legittimita' del pagamento per il posto auto, in primo luogo le ricordiamo che a seconda dell'anno (da lei non indicato) in cui l'immobile e' stato costruito esiste un diritto al posto auto: in sintesi, per gli immobili successivi al '67 deve esistere un posto auto pertinenziale all'abitazione, ma e' consentito al costruttore trattenerne la proprieta'. Il dubbio e' se sia o meno legittimo richiederne il pagamento, in quanto il vincolo di destinazione potrebbe essere di portata tale da inibire il lucro.
Le riportiamo delle sentenze, che serviranno a formarsi un'opinione in merito:
L'art.41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. introdotto dall'art.18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il quale dispone che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, configura norma imperativa ed inderogabile, in correlazione degli interessi pubblicistici da essa perseguiti, che opera non soltanto nel rapporto fra il costruttore o proprietario di edificio e l'autorita' competente in materia urbanistica, ma anche nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi, nel senso di imporre la loro destinazione ad uso diretto delle persone che stabilmente occupano le costruzioni o ad esse abitualmente accedono. Cio' comporta, in ipotesi di fabbricato condominiale, che, qualora il godimento dello spazio per parcheggio non sia assicurato in favore del proprietario del singolo appartamento in applicazione dei principi sull'utilizzazione delle parti comuni dell'edificio o delle sue pertinenze, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprieta' dello spazio medesimo, deve affermarsi la nullita' di tale contratto nella parte in cui sottrae lo spazio per parcheggio alla suddetta inderogabile destinazione, e conseguente-mente deve ritenersi il contratto stesso integrato "ope legis' con il riconoscimento di un diritto reale di uso di quello spazio in favore di detto condomino (salva restando la possibilita' delle parti di ottenere, anche giudizialmente, un riequilibrio del sinallagma contrattuale. alterato dall'indicata integrazione dell'oggetto di una delle prestazioni).
*Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 1984, n. 6600, Ciardi c. Soc. Il Pogg. Can.
Le aree degli edifici riservate a parcheggio ex art.41 sexies della L. 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art.18 della L. 6 agosto 1967 n. 765, devono presumersi comuni ai sensi dell'art.1117 cod. civ. (la cui elencazione non e' tassativa), atteso che sussiste per dette aree, obiettivamente destinate per legge ad uso comune, l'identica ratio che sta alla base della presunzione di comunione stabilita da detta norma codicistica. Ove, poi, tale presunzione sia vinta dal titolo, risultando quelle aree di proprieta' esclusiva di uno o piu' condomini, il vincolo di destinazione comune determina la costituzione ope legis a favore dell'intero edificio o delle sue singole parti, appartenenti a proprietari diversi, di un diritto reale di uso sulle aree medesime.
* Cass. civ., sez. II, 20 luglio 1987, n. 6365, De San-tis c. Acconcia.
In particolare:
L'art.41 sexies della L. 17agosto l942, n. 1150, nel testo introdotto dall'art.18 della L. 6 agosto 1967, n. 765 (a norma del quale nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza di queste debbono essere riservati appositi spazi per parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione) ed ulteriormente chiarito dall'art.26 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (che, conferendo certezza testuale alla regola gia' desumibile dall'art.18 della L. n. 765 del 1967, ha precisato che l'area destinata a parcheggio costituisce pertinenza della costruzione), pone un inderogabile vincolo pubblicistico di destinazione di detta area, che non impedisce al proprietario dell'edificio di riservarsi, negli atti di vendita dei singoli appartamenti, la proprieta' dell'area stessa destinata a parcheggio o di trasferire ad altri la proprieta', atteso che non attribuisce tale proprieta' ai condomini per effetto automatico dell'acquisto dell'appartamento, ma esclude solo la possibilita' che la riserva o il trasferimento a terzi della proprieta' privi i proprietari degli appartamenti dell'edificio del diritto reale di utilizzazione di tale area per il parcheggio dei loro veicoli, sottraendola al vincolo pubblicistico di destinazione.
* Cass. civ., sez. II, 1 giugno 1993, n. 6104, Lisan-drelli c. Snc lannozzi.
E poi:
Con riguardo agli spazi riservati a parcheggio, secondo quanto prescrive per le nuove costruzioni l'art.18 della L. 6 agosto 1967, n765, deve ritenersi consentita, in applicazione delle regole dettate dal codice civile sulle pertinenze, ed anche prima dell'entrata in vigore dell'art.26, ultimo comma della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (che comunque chiarisce la portata di detto art.18, inquadrando quelle porzioni nella normativa delle pertinenze), la riserva di proprieta' in favore del costruttore, con gli atti di trasferimento delle singole unita' condominiali o dell'intero fabbricato, sempreche' venga rispettato l'indicato vincolo di destinazione (come nel caso in cui il parcheggio resti assicurato ai condomini mediante il pagamento di un canone).
* Cass. civ., sez. II, 29 febbraio 1988, n. 2129, Cond. V. Imprunet. c. Soc. Pian. 2 Torri.
Presumibilmente, quelle costruzioni farebbero meglio ad essere eliminate.
Per quanto concerne la legittimita' del pagamento per il posto auto, in primo luogo le ricordiamo che a seconda dell'anno (da lei non indicato) in cui l'immobile e' stato costruito esiste un diritto al posto auto: in sintesi, per gli immobili successivi al '67 deve esistere un posto auto pertinenziale all'abitazione, ma e' consentito al costruttore trattenerne la proprieta'. Il dubbio e' se sia o meno legittimo richiederne il pagamento, in quanto il vincolo di destinazione potrebbe essere di portata tale da inibire il lucro.
Le riportiamo delle sentenze, che serviranno a formarsi un'opinione in merito:
L'art.41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. introdotto dall'art.18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il quale dispone che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, configura norma imperativa ed inderogabile, in correlazione degli interessi pubblicistici da essa perseguiti, che opera non soltanto nel rapporto fra il costruttore o proprietario di edificio e l'autorita' competente in materia urbanistica, ma anche nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi, nel senso di imporre la loro destinazione ad uso diretto delle persone che stabilmente occupano le costruzioni o ad esse abitualmente accedono. Cio' comporta, in ipotesi di fabbricato condominiale, che, qualora il godimento dello spazio per parcheggio non sia assicurato in favore del proprietario del singolo appartamento in applicazione dei principi sull'utilizzazione delle parti comuni dell'edificio o delle sue pertinenze, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprieta' dello spazio medesimo, deve affermarsi la nullita' di tale contratto nella parte in cui sottrae lo spazio per parcheggio alla suddetta inderogabile destinazione, e conseguente-mente deve ritenersi il contratto stesso integrato "ope legis' con il riconoscimento di un diritto reale di uso di quello spazio in favore di detto condomino (salva restando la possibilita' delle parti di ottenere, anche giudizialmente, un riequilibrio del sinallagma contrattuale. alterato dall'indicata integrazione dell'oggetto di una delle prestazioni).
*Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 1984, n. 6600, Ciardi c. Soc. Il Pogg. Can.
Le aree degli edifici riservate a parcheggio ex art.41 sexies della L. 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art.18 della L. 6 agosto 1967 n. 765, devono presumersi comuni ai sensi dell'art.1117 cod. civ. (la cui elencazione non e' tassativa), atteso che sussiste per dette aree, obiettivamente destinate per legge ad uso comune, l'identica ratio che sta alla base della presunzione di comunione stabilita da detta norma codicistica. Ove, poi, tale presunzione sia vinta dal titolo, risultando quelle aree di proprieta' esclusiva di uno o piu' condomini, il vincolo di destinazione comune determina la costituzione ope legis a favore dell'intero edificio o delle sue singole parti, appartenenti a proprietari diversi, di un diritto reale di uso sulle aree medesime.
* Cass. civ., sez. II, 20 luglio 1987, n. 6365, De San-tis c. Acconcia.
In particolare:
L'art.41 sexies della L. 17agosto l942, n. 1150, nel testo introdotto dall'art.18 della L. 6 agosto 1967, n. 765 (a norma del quale nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza di queste debbono essere riservati appositi spazi per parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione) ed ulteriormente chiarito dall'art.26 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (che, conferendo certezza testuale alla regola gia' desumibile dall'art.18 della L. n. 765 del 1967, ha precisato che l'area destinata a parcheggio costituisce pertinenza della costruzione), pone un inderogabile vincolo pubblicistico di destinazione di detta area, che non impedisce al proprietario dell'edificio di riservarsi, negli atti di vendita dei singoli appartamenti, la proprieta' dell'area stessa destinata a parcheggio o di trasferire ad altri la proprieta', atteso che non attribuisce tale proprieta' ai condomini per effetto automatico dell'acquisto dell'appartamento, ma esclude solo la possibilita' che la riserva o il trasferimento a terzi della proprieta' privi i proprietari degli appartamenti dell'edificio del diritto reale di utilizzazione di tale area per il parcheggio dei loro veicoli, sottraendola al vincolo pubblicistico di destinazione.
* Cass. civ., sez. II, 1 giugno 1993, n. 6104, Lisan-drelli c. Snc lannozzi.
E poi:
Con riguardo agli spazi riservati a parcheggio, secondo quanto prescrive per le nuove costruzioni l'art.18 della L. 6 agosto 1967, n765, deve ritenersi consentita, in applicazione delle regole dettate dal codice civile sulle pertinenze, ed anche prima dell'entrata in vigore dell'art.26, ultimo comma della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (che comunque chiarisce la portata di detto art.18, inquadrando quelle porzioni nella normativa delle pertinenze), la riserva di proprieta' in favore del costruttore, con gli atti di trasferimento delle singole unita' condominiali o dell'intero fabbricato, sempreche' venga rispettato l'indicato vincolo di destinazione (come nel caso in cui il parcheggio resti assicurato ai condomini mediante il pagamento di un canone).
* Cass. civ., sez. II, 29 febbraio 1988, n. 2129, Cond. V. Imprunet. c. Soc. Pian. 2 Torri.
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