Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 giugno 2001
Domanda 8 giugno 2001
Sono proprietaria di un appartamento situato all ultimo piano di un condominio. Ho fatto presente al mio amministratore che nel sottotetto bisognerebbe mettere della nuova lana di vetro perche’ quella messa in posa 14 anni fa oramai non esiste piu’ perche’ col tempo si disfa. Mi sono sentita rispondere che la posa della lana di vetro e’ a mie spese perche’ abito all ultimo piano e perche’ ho il riscaldamento autonomo. Secondo le regole di condominio e’ giusto che a pagare siano solo gli inquilini dei piani alti o e’ una spesa da dividere fra tutti i condomini? In attesa di una vostra risposta vi invio i miei saluti e ringraziamenti anticipati.

Risposta ADUC
Quanto sostenuto dall'amministrazione corrisponde al vero, le alleghiamo, di seguito, alcune sentenze in merito: il sottotetto di un edificio in condominio, non essendo incluso tra le parti comuni indicate nell'art.1117 c.c., non costituisce-in difetto di elementi contrari desumibili dal titolo-oggetto di comunione e, poiche’ esso. di regola, assolve una funzione isolante e protettiva (dal caldo e dal freddo) del piano piu’ elevato, di questo costituisce normalmente una pertinenza. qualora non ne sia dimostrata una destinazione diversa.
* Cass. civ., 23 maggio 1991, n. 5854.
Il sottotetto di un edificio puo’ considerarsi pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidita’ mediante la creazione di una camera d'aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.): in questa ultima ipotesi l'appartenenza deve essere determinata in base al titolo, ed in mancanza, poiche’ il sottotetto non e’ compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro, il suolo ecc.) o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art.1117 n. 1 cod. civ. si rende applicabile solo quando il sottotetto risulti oggettivamente destinato. anche soltanto in via potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un uso comune.
* Cass. civ., sez. II. 18 ottobre 1988, n. 5668, Scarpi c. Giuliani. Nello stesso senso, v. Cass. civ., 29 ottobre 1992, n. 11771.
Il "sottotetto" di edificio condominiale. sia che assolva esclusivamente una funzione isolante a protezione dell'ultimo piano, costituendo pertinenza e, quindi, parte integrante dello stesso, sia che assolva anche altre funzioni ovvero abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentire l'utilizzazione come vano autonomo-la cui appartenenza va determinata solo in base ad un titolo-puo’ considerarsi di proprieta’ comune se, per caratteristiche strutturali e funzionali, risulti, sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune.
* Cass. civ., sez. II, 18 marzo 1987, n. 2722, Catalani c. Cond. V. Malakoff.
L'ambiente ricavato sotto il tetto dell'edificio in condominio, in modo da formare una camera d'aria limitata, in alto, dalla struttura del tetto ed, in basso, dal solaio che copre i vani dell'ultimo piano (cosiddetto sottotetto), assolve, di regola, ad una funzione isolante e protettiva di questi vani e, quando non risulti una diversa destinazione o non sia diversamente disposto dal titolo, non e’, quindi, oggetto di comunione ma costituisce pertinenza dell'appartamento dell'ultimo piano.
* Cass. civ., sez. Il, 15 giugno 1993, n. 6640. Giussani c. Albanese e altra.
Il sottotetto di un edificio, quando assolve l'esclusiva funzione di isolare i vani dell'alloggio ad esso sottostanti si pone in rapporto di dipendenza con i vani stessi cui serve da protezione e non puo’ essere, pertanto, da questi ultimi separato senza che si verifichi l'alterazione del rapporto di complementarieta’ dell'insieme. Conseguentemente, non essendo in tale ipotesi il sottotetto idoneo a essere utilizzato separatamente dall'alloggio sottostante cui accede, non e’ configurabile il possesso ad usucapionem dello stesso da parte del proprietario di altra unita’ immobiliare.
* Cass. civ., sez. Il, 8 agosto 1986, n. 4970, Colarossi c. Corsetti.
Il criterio giurisprudenziale, secondo cui il sottotetto di un edificio in condominio appartiene di regola al proprietario dell'ultimo piano, e’ applicabile nei casi in cui il contrario non risulti dal titolo.
* Cass. civ., 13 ottobre 1971, n. 2886.
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