Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 giugno 2001
Domanda 8 giugno 2001
Gentile e disponibile ADUC
gradirei il Vostro parere circa il trattamento che le nuove norme del diritto successorio riservano agli strumenti finanziari cointestati.
Se, nello specifico, e’ possibile ritenere che al decesso di uno dei due cointestatari l'altro abbia il diritto di acquisire la meta’ (o addirittura la totalita’) della giacenza, ovvero la stessa rientri nell'asse ereditario e se si’, in che misura.
Come l'ordinamento tutela la posizione di chi non ha vincoli di parentela e quindi diritti sull'eredita’?
Mi riferisco in particolare a buoni postali e libretti postali nominativi.
RingraziandoVi anticipatamente per la vostra disponibilita’ e ripromettendomi il prima possibile di sostenerVi
Vi invio i piu’ cordiali saluti.

Risposta ADUC
A partire dal 1/1/2001 per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone (compresi quelli derivanti da depositi bancari e da C/C bancari e postali) se cointestati, si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.
Fino al 31/12/2000, se i cointestati erano eredi o legatari, tali crediti si consideravano appartenenti solo al defunto, salvo prova contraria (salva la comunione legale dei coniugi).
Quanto sopra a norma del rinnovato art.11 commi 1 e 2 del D.Lgs 346/90.
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