Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 giugno 2001
Cara Aduc,
ho ricevuto una multa perche’, mentre era in vigore il blocco totale della circolazione nel centro storico della mia citta’ (Padova), io stavo transitando con una Vespa 125. Ho contestato la multa, dato che l'ufficiale preposto non mi ha fermato, adducendo come motivo il fatto che era impegnato in un'analoga contestazione. Il prefetto pero’ ha detto che il motivo era valido, anche se l'art.201 Cds e l'art.384 Reg. esec. non riporta questo caso.
Ho qualche possibilita’ di vincere un eventuale ricorso in appello al giudice di Pace o devo rassegnarmi a pagare le 250.000 lire di multa?
Grazie mille.
ho ricevuto una multa perche’, mentre era in vigore il blocco totale della circolazione nel centro storico della mia citta’ (Padova), io stavo transitando con una Vespa 125. Ho contestato la multa, dato che l'ufficiale preposto non mi ha fermato, adducendo come motivo il fatto che era impegnato in un'analoga contestazione. Il prefetto pero’ ha detto che il motivo era valido, anche se l'art.201 Cds e l'art.384 Reg. esec. non riporta questo caso.
Ho qualche possibilita’ di vincere un eventuale ricorso in appello al giudice di Pace o devo rassegnarmi a pagare le 250.000 lire di multa?
Grazie mille.
Risposta ADUC
Non deve essere riportato il caso: sono indicazioni generali che servono a dettare dei principi di riferimento. Il ricorso avrebbe dovuto presentarlo subito al giudice, per evitare il raddoppio. Pertanto, la contestazione del mancato fermo immediato puo' essere fatta, ma non ci sono elementi certi che facciano presupporre l'accoglimento: si tratta di una possibilita'.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia essa proprietaria od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Per quanto concerne il mancato fermo, esso va ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi di effettiva e concreta impossibilita'. E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Qui e' linkato un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia essa proprietaria od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Per quanto concerne il mancato fermo, esso va ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi di effettiva e concreta impossibilita'. E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Qui e' linkato un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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