Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 giugno 2001
Buongiorno, mi rivolgo a voi per delle informazioni riguardanti le barriere architettoniche. Mia zia, che e' residente presso la mia abitazione e' invalida e abbiamo la necessita' di installare A CARICO NOSTRO una pedana invalidi nel cortile esterno del condominio ( deve superare altrimenti 7 scale molto ampie.). Abbiamo, quindi, chiesto in Circoscrizione i documenti da produrre, in quanto, in base alla legge, abbiamo saputo di aver diritto ad un rimborso da parte del Comune. Abbiamo, cosi', avviato la pratica incaricando un nostro perito per il progetto. Il perito ha presentato il progetto alla Circoscrizione che ha apposto il timbro.
Il problema e' sorto quando ho messo in conoscenza l'Amministrazione del condominio.
E' stata fatta un'assemblea nella quale si e' deliberato in questi termini: si per la pedana, no per il corrimano previsto nel progetto. La motivazione e' che in base all'art.1120 del cod. civ.(da loro citato) tale corrimano deturperebbe il decoro architettonico. Io ritengo, invece, che sia di fondamentale importanza per chiunque debba attraversare, invalido o non, la pedana in quanto fornisce un appoggio ed una protezione, tanto piu' che da un lato c'e' proprio un dislivello con un'aiuola. Mi sono recata in circoscrizione per avere delle informazioni precise sulle caratteristiche tecniche che deve avere una rampa, ma non sanno granche' ( nonostante loro stessi abbiano apposto il timbro al progetto!!) . Il perito mi ha fornito la legge che e' il D.P.R. del 13 Giugno dell’89 ma e' un pochino vaga nello specifico per l'aspetto riguardante il corrimano. Potreste essere cosi' gentili da darmi un piccolo supporto??
Vi ringrazio anticipatamente.
Il problema e' sorto quando ho messo in conoscenza l'Amministrazione del condominio.
E' stata fatta un'assemblea nella quale si e' deliberato in questi termini: si per la pedana, no per il corrimano previsto nel progetto. La motivazione e' che in base all'art.1120 del cod. civ.(da loro citato) tale corrimano deturperebbe il decoro architettonico. Io ritengo, invece, che sia di fondamentale importanza per chiunque debba attraversare, invalido o non, la pedana in quanto fornisce un appoggio ed una protezione, tanto piu' che da un lato c'e' proprio un dislivello con un'aiuola. Mi sono recata in circoscrizione per avere delle informazioni precise sulle caratteristiche tecniche che deve avere una rampa, ma non sanno granche' ( nonostante loro stessi abbiano apposto il timbro al progetto!!) . Il perito mi ha fornito la legge che e' il D.P.R. del 13 Giugno dell’89 ma e' un pochino vaga nello specifico per l'aspetto riguardante il corrimano. Potreste essere cosi' gentili da darmi un piccolo supporto??
Vi ringrazio anticipatamente.
Risposta ADUC
Entro 30gg. dalla data della delibera, occorre presentare opposizione avverso la stessa: inviando una raccomandata A/R ad amministratore e condomini (ad ognuno) e provvedendo poi alla contestazione davanti al Tribunale.
In Comune non possono dirle granche', dal momento che per quanto riguarda loro, il progetto e' legittimo: le diatribe condominiali e le opinioni personali dei suoi comproprietari non li riguardano, e non hanno valore dal punto di vista amministrativo.
Non siamo in grado di valutare se il corrimano deturpi il palazzo, tuttavia tenderemmo a dubitarne (se invece fosse un lavoro orrido, ovviamente dovrebbe essere richiesta la modifica del progetto, ma se si tratta di un semplice corrimano, l'ingerenza e' minima).
Le riportiamo una sentenza che -pur trattando un tipo di opera non identico- servira' a darle l'idea:
- L'installazione ex L. n. 13/1989 di una piattaforma mobile idonea al sollevamento dal livello giardino al livello del piano della hall, pur comportando l'avanzamento di 40 cm. verso l'esterno di una struttura metallica con la creazione di un nuovo scalino esterno al portone, non determina alcuna innovazione ne’ con riferimento alla funzione propria dell'atrio e del portone d'ingresso, ne’ nei confronti del decoro architettonico dell'edificio, la cui tutela deve essere contemperata anche con le altre esigenze nella specie particolarmente rilevanti in quanto connesse ai principi di eguaglianza e di solidarieta’ anche costituzionalmente protetti.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 7 maggio 1992, Romanelli ed altri c. Condominio di via Ripamonti n. 255/257 di Milano, in Arch. loc e cond. 1994, 139. E poi:
- Posto che l'uso della cosa comune a spese del singolo condomino, anche quando comporti innovazione, non necessita di previa delibera assembleare di approvazione, a patto che non sia alterata la destinazione della cosa e non ne sia impedito l'uso agli altri condomini, va accolta la richiesta di provvedimento d'urgenza avanzata da chi, affetto da incapacita’ de ambulatoria, lamenti il rifiuto opposto all'installazione di un ascensore nella tromba delle scale condominiali.
* Pret. civ. Milano,19 maggio 1987, in Foro it. 1987.
E' ammissibile l'installazione di un ascensore nella gabbia scale di un edificio condominiale operata a proprie spese da un condomino portatore di handicap, dovendosi contemperare l'eventuale modesto sacrificio subito dagli altri condomini con il prioritario interesse dell'handicappato ad una vita sociale agevolata.
* Trib. civ. Foggia, 29 giugno 1991, in Arch. loc. e cond. 1992, 373.
- Va accolta la richiesta di provvedimenti di urgenza diretti a consentire al portatore di handicap, stante il rifiuto o il ritardo nell'assunzione della prevista delibera condominiale, l'esecuzione a proprie spese delle opere necessarie per l'eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono l'accesso all'abitazione.
* Pret. civ. Roma, ord. 21 luglio 1989, in Foro it. 1991, I, 1614.
In Comune non possono dirle granche', dal momento che per quanto riguarda loro, il progetto e' legittimo: le diatribe condominiali e le opinioni personali dei suoi comproprietari non li riguardano, e non hanno valore dal punto di vista amministrativo.
Non siamo in grado di valutare se il corrimano deturpi il palazzo, tuttavia tenderemmo a dubitarne (se invece fosse un lavoro orrido, ovviamente dovrebbe essere richiesta la modifica del progetto, ma se si tratta di un semplice corrimano, l'ingerenza e' minima).
Le riportiamo una sentenza che -pur trattando un tipo di opera non identico- servira' a darle l'idea:
- L'installazione ex L. n. 13/1989 di una piattaforma mobile idonea al sollevamento dal livello giardino al livello del piano della hall, pur comportando l'avanzamento di 40 cm. verso l'esterno di una struttura metallica con la creazione di un nuovo scalino esterno al portone, non determina alcuna innovazione ne’ con riferimento alla funzione propria dell'atrio e del portone d'ingresso, ne’ nei confronti del decoro architettonico dell'edificio, la cui tutela deve essere contemperata anche con le altre esigenze nella specie particolarmente rilevanti in quanto connesse ai principi di eguaglianza e di solidarieta’ anche costituzionalmente protetti.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 7 maggio 1992, Romanelli ed altri c. Condominio di via Ripamonti n. 255/257 di Milano, in Arch. loc e cond. 1994, 139. E poi:
- Posto che l'uso della cosa comune a spese del singolo condomino, anche quando comporti innovazione, non necessita di previa delibera assembleare di approvazione, a patto che non sia alterata la destinazione della cosa e non ne sia impedito l'uso agli altri condomini, va accolta la richiesta di provvedimento d'urgenza avanzata da chi, affetto da incapacita’ de ambulatoria, lamenti il rifiuto opposto all'installazione di un ascensore nella tromba delle scale condominiali.
* Pret. civ. Milano,19 maggio 1987, in Foro it. 1987.
E' ammissibile l'installazione di un ascensore nella gabbia scale di un edificio condominiale operata a proprie spese da un condomino portatore di handicap, dovendosi contemperare l'eventuale modesto sacrificio subito dagli altri condomini con il prioritario interesse dell'handicappato ad una vita sociale agevolata.
* Trib. civ. Foggia, 29 giugno 1991, in Arch. loc. e cond. 1992, 373.
- Va accolta la richiesta di provvedimenti di urgenza diretti a consentire al portatore di handicap, stante il rifiuto o il ritardo nell'assunzione della prevista delibera condominiale, l'esecuzione a proprie spese delle opere necessarie per l'eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono l'accesso all'abitazione.
* Pret. civ. Roma, ord. 21 luglio 1989, in Foro it. 1991, I, 1614.
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