Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 giugno 2001
Mi e’ stato notificato il 16.05.01 un verbale di contestazione per violazione art.142 del C.D.S. effettuato con Autovelox 104 C2 matric. 1452, Sez. Polizia Stradale Cuneo. La velocita’ rilevata su A/6 To-Sv e’ di 146 km/h invece di 130 e la multa e’ di L.274730.
Sulla notifica e’ precisato: "Non e’ stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito le determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia’ a distanza dal posto di accertamento e nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. (art.384 LETTERA E DEL REGOLAMENTO)". Cio’ e’ sufficiente per non consentire un ricorso?
E' indicato che il ricorso e’ possibile fino al sessantesimo giorno.
Grazie.
Sulla notifica e’ precisato: "Non e’ stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito le determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia’ a distanza dal posto di accertamento e nell'impossibilita’ di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. (art.384 LETTERA E DEL REGOLAMENTO)". Cio’ e’ sufficiente per non consentire un ricorso?
E' indicato che il ricorso e’ possibile fino al sessantesimo giorno.
Grazie.
Risposta ADUC
In realta', il modello consente di effettuare il rilievo immediato (anche se la foto fosse sviluppata in seguito, non importa: quel che conta e' la possibilita' di identificare subito il trasgressore).
Naturalmente, non c'e' certezza: il giudice puo' valutare se -nel caso specifico- ci siano gli estremi per glissare sul fermo immediato.
Ricorrere e' sempre un rischio.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' linkato un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Naturalmente, non c'e' certezza: il giudice puo' valutare se -nel caso specifico- ci siano gli estremi per glissare sul fermo immediato.
Ricorrere e' sempre un rischio.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' linkato un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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