Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

7 giugno 2001
Domanda 7 giugno 2001
Poggio Rusco, 06/06/01
Sul verbale di contravvenzione (art.142/8) rilevato da autovelox mod.104/C2 non sono presenti i dati del conducente del veicolo (ma solo il proprietario) in quanto non effettuato l'immediato fermo. Inoltre il verbalizzante al momento della violazione si trovava seduto all'interno dell'automobile (come poteva fermare le auto???). Il verbale mi e’ stato notificato il 07/05/01, ma un eventuale ricorso deve essere fatto solo ed esclusivamente dal proprietario oppure anche dal solo conducente? Inoltre perche’ sul verbale c'e’ scritto che ci sono 60 giorni dalla data di notifica del verbale per proporre ricorso; poi nelle righe successive si dice che "contro il presente verbale e’ ammessa opposizione entro 30 giorni all'autorita’ giudiziaria". Ma allora quanti giorni ho per fare ricorso?
Ringraziandovi anticipatamente, porgo distinti saluti.

Risposta ADUC
Esistono due ricorsi possibili: l'uno al prefetto (sconsigliato) entro 60gg., l'altro al Giudice di Pace (maggiormente consigliabile) entro 30gg..
La mancanza di fermo immediato puo' essere motivo di ricorso: e' tuttavia il giudice che (caso per caso) valuta se sia o meno possibile accogliere l'opposizione, valutando la liceita' o meno della mancanza di fermo immediato.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, (esibendone in questo caso, se richiesto dallo specifico Ufficio del Giudice, il titolo dimostrativo -ad es. una delega); lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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