Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 giugno 2001
Salve, vorrei cortesemente chiedere se ho qualche speranza di vincere un ricorso a un verbale AUTOVELOX, considerando che:
1) Non sono stato fermato
2) Il verbale mi e' stato consegnato a mano, ma i dati relativi alla mia residenza sono errati (sui documenti ho ancora la vecchia residenza, ma quella nuovo l'ho richiesta circa 3 mesi fa).
Specifico che alla voce "la violazione non e' stata immediatamente contestata" dice "causa: infrazione non contestata all'autore perche' accertatore impegnato contestazione immediata della stessa infrazione ad altro trasgressore".
Inoltre la fotografia non mi e' stata consegnata, ma solo fatta vedere.
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
1) Non sono stato fermato
2) Il verbale mi e' stato consegnato a mano, ma i dati relativi alla mia residenza sono errati (sui documenti ho ancora la vecchia residenza, ma quella nuovo l'ho richiesta circa 3 mesi fa).
Specifico che alla voce "la violazione non e' stata immediatamente contestata" dice "causa: infrazione non contestata all'autore perche' accertatore impegnato contestazione immediata della stessa infrazione ad altro trasgressore".
Inoltre la fotografia non mi e' stata consegnata, ma solo fatta vedere.
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Risposta ADUC
Per quanto concerne i dati relativi alla residenza, non ci fornisce la tempistica, per cui non ci mette in condizione di valutare: riteniamo pero', da quanto ci pare di capire, che non ci siano elementi per contestare (eventualmente solo per chiedere una seconda notifica: inutile, visto che i termini decorrerebbero ex novo), non essendo addebitabile agli accertatori l'errore (i dati non sono stati ufficializzati nei tempi necessari).
Per quanto concerne il mancato fermo, questo potrebbe essere contestabile: tuttavia, la motivazione addotta per giustificare la mancanza di fermo immediato, se corrispondente al vero, potrebbe essere valutata dal giudice come una legittimazione dello stesso: pertanto, la contestazione appare incerta. Le indichiamo ad ogni modo le modalita' da seguire in caso volesse tentare.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Per quanto concerne il mancato fermo, questo potrebbe essere contestabile: tuttavia, la motivazione addotta per giustificare la mancanza di fermo immediato, se corrispondente al vero, potrebbe essere valutata dal giudice come una legittimazione dello stesso: pertanto, la contestazione appare incerta. Le indichiamo ad ogni modo le modalita' da seguire in caso volesse tentare.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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