Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 giugno 2001
3-Giu-01
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Ho ricevuto per posta una multa per eccesso di velocita’ (limite 50km/h io procedevo a 62km/h). Ho saputo che recentemente e’ stata varata una legge la quale sostiene che bisogna essere fermati subito se no la contravvenzione non e’ piu’ valida. Vi sarei grato se voleste fornirmi notizie piu’ dettagliate sulla questione o indirizzarmi ad un Ente anche locale preposto (io risiedo in provincia di Torino) che possa rendermi note le possibilita’ di sporgere ricorso o no. Ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente.
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RICHIESTA.............Ho ricevuto per posta una multa per eccesso di velocita’ (limite 50km/h io procedevo a 62km/h). Ho saputo che recentemente e’ stata varata una legge la quale sostiene che bisogna essere fermati subito se no la contravvenzione non e’ piu’ valida. Vi sarei grato se voleste fornirmi notizie piu’ dettagliate sulla questione o indirizzarmi ad un Ente anche locale preposto (io risiedo in provincia di Torino) che possa rendermi note le possibilita’ di sporgere ricorso o no. Ringrazio anticipatamente e saluto cordialmente.
Risposta ADUC
Non c'e' nessuna nuova legge: ci sono solo delle sentenze (di Cassazione) che hanno ribadito come dovrebbe essere interpretata la legge gia' in vigore: in realta' la norma dovrebbe essere il fermo immediato e la contestazione successiva l'eccezione giustificata da motivi validi: all'interno di questa delimitazione spaziano le varie interpretazioni dell'una e dell'altra parte, nelle quali la Cassazione tenta di far luce. Conseguentemente, quando il fermo immediato manca senza una valida ragione, e' possibile presentare ricorso. A dire la verita' e' sempre stato cosi', solo che le sentenze servono a dare interpretazioni un po' piu' ufficiali su fatti pratici: ne consegue che in questo modo la norma astratta dovrebbe apparire, in teoria, piu' chiara.
Ricorrendo, occorre infatti tenere presente che sulla ammissibilita' e' il giudice che decide, valutando le circostanze specifiche. Quindi non c'e' assolutamente certezza sull'esito.
Ricordiamo le modalita' per la presentazione dell'opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ricorrendo, occorre infatti tenere presente che sulla ammissibilita' e' il giudice che decide, valutando le circostanze specifiche. Quindi non c'e' assolutamente certezza sull'esito.
Ricordiamo le modalita' per la presentazione dell'opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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