Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 maggio 2001
Domanda 29 maggio 2001
Cara ADUC, mi e' stata recapitata mezzo posta una contravvenzione rilevata con autovelox 104/C-2 dove risulta che andavo ad una velocita' di 62KM/H invece di 50. Il tutto non mi e' stato contestato al momento infatti sul verbale c'e' una dicitura che in sintesi dice che la contestazione immediata della violazione non e' stata possibile in quanto la pattuglia addetta al funzionamento dell'apparecchiatura non ha potuto materialmente e l'altra pattuglia, quella preposta al fermo, era impegnata alla verbalizzazione di violazioni rilevate dall'autovelox.
Io tutte queste pattuglie non ricordo di averle incontrate e non ero solo, comunque Vi chiedo se e' contestabile e se conviene visto che la multa e' di circa £74000

Risposta ADUC
Il mancato fermo e' motivo di ricorso. Ma tenga presente che sull'ammissibilita' o meno, e' il giudice che decide in base al caso specifico, e se fosse dimostrato che la pattuglia era impegnata in altre contestazioni, sarebbe motivo di legittimazione dell'omissione.
Le modalita' per il ricorso, se volesse tentare, sono: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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