Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 maggio 2001
Domanda 29 maggio 2001
Vi scrivo per avere un consiglio riguardo una multa. Il 27-11-2000 mi e' stata notificata una contravvenzione del 27-8-2000 per eccesso di velocita' accertata tramite autovelox mod.104/c ma senza la contestazione immediata; successivamente ho fatto ricorso al Giudice di Pace di Roma e il 7-5-2001 c'e' stata la causa. Ora mi e' arrivata la sentenza che respinge la mia opposizione. Pero' continuo a leggere sui giornali che tali multe non devono essere pagate (Messaggero 26-5-2001 pag.9).
Ora cosa devo fare pagare o ricorrere di nuovo? Ma a chi?
Inoltre qual'e' la somma che si deve pagare (la stessa, il doppio,...) ed entro quali tempi se il Giudice di Pace rigetta il ricorso visto che sulla sentenza arrivata non c'e' scritto nulla di tutto cio'?
Vi ringrazio anticipatamente della risposta e vi saluto.

Risposta ADUC
La norma piu' corretta e' quella che ritiene indispensabile -per quanto possibile- il fermo immediato. Non tutti valutano pero' in questo modo, oppure in taluni casi le condizioni sono tali da consentire di omettere il fermo, in quanto oggettivamente inopportuno.
Lei potrebbe, adesso, solo ricorrere in Cassazione.
Per cio' che concerne il resto, se non le e' stata accordata la sospensione e non ha (in assenza di cio') pagato entro gli originari 60gg., la multa raddoppia.
Per pagarla, puo' rivolgersi direttamente al Comando: ma e' bene che prima ottenga -in cancelleria- copia della sentenza, per conoscerne gli estremi.
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