Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 maggio 2001
Carissimi, vi espongo brevemente il mio problema, sperando di trovare con voi una risposta; il 15 maggio del corrente anno ho ricevuto la notifica di una cartella esattoriale relativa ad una multa elevatami dalla polizia stradale di Terni nel giugno 1998, immagino a mezzo autovelox e mai notificatami ; tengo a precisare che nel settembre 1997 ho trasferito la mia residenza da Pianezza (TO) a Sassoferrato (AN) pur dando disposizione continuativa all'ufficio postale per circa un anno di recapitare la posta al mio attuale indirizzo, tuttavia a me non e’ mai stato notificato tale verbale; la polizia stessa, che ho contattato telefonicamente, mi dice di aver effettuato la pratica nel luglio 1997 e di averla inviata a mezzo raccomandata a Pianezza, e dopo che la stessa e’ rimasta in giacenza una decina di giorni e’ stata rinviata a loro; dal momento che penserei di presentare ricorso al giudice di pace, vi chiederei se oltre ai termini del ricorso che avete nella modulistica, io possa addurre anche il fatto della mancata notifica e vorrei sapere come comportarmi relativamente alla modalita’ di acquisizione del verbale in questione.
Ringraziandovi dell'aiuto che potrete darmi, porgo i miei piu’ cordiali saluti.
Ringraziandovi dell'aiuto che potrete darmi, porgo i miei piu’ cordiali saluti.
Risposta ADUC
Il ricorso -per errore della notifica- puo' essere presentato solo nel caso in cui lei avesse provveduto a dare tempestiva comunicazione a Pra e Motorizzazione sulla variazione di residenza. Se cosi' non fosse, la mancanza le sarebbe addebitabile e non avrebbe senso contestare, perche' mancherebbero gli elementi per legittimare un'opposizione, non essendo colpa della Polizia l'errore della notifica.
Poiche' avverso la cartella e' possibile solamente ricorrere per questioni formali, senza entrare nel merito, l'opposizione e' possibile solo se vi siano state mancanze ed errori dal punto di vista della notifica.
Poiche' avverso la cartella e' possibile solamente ricorrere per questioni formali, senza entrare nel merito, l'opposizione e' possibile solo se vi siano state mancanze ed errori dal punto di vista della notifica.
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