Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 maggio 2001
Salve. Vi scrivo perche' in data 15/05/2001 ho ricevuto a casa una multa in cui riferiscono che il giorno 30/01/2001 ho violato con la mia moto il seguente codice della strada: circolava impegnando corsie riservate alla circolazione di altri veicoli indicati dalla prescritta segnaletica stradale.
Viene anche riportato che "la violazione non e' stata contestata perche' impossibilitato ad intimare l'alt al veicolo in movimento per mancanza di segnale distintivo (fischietto e/o paletta) perche' non previsto". Ultima cosa da evidenziare e' che la multa e' stata effettuata da personale dell'azienda consortile ATAF.
Ora, la spesa non e' esorbitante (63.510+11.500spese notifica), ma i dubbi sono':
-sono legittimate a tutti gli effetti le multe del personale dell'ATAF?
-se si’, io non dovrei avere il diritto di contestare la multa in loco o no? Questa multa ai fini legali e' come se l'avesse fatta un vigile urbano? Quanto e' legittima?
-se facessi ricorso quale sarebbe la motivazione da apporre(che non sono vigili urbani o che non avevano segnale distintivo e quindi non mi hanno intimato l'alt)?quante possibilita' avrei che venga accolto?
Ho sentito dire che i ricorsi per queste multe vengono accolti, risulta anche a voi? Nel caso a chi mi devo rivolgere per ulteriori approfondimenti e nel caso per fare ricorso?
P.S.: sono anni che i vigili permettono di passare "in via del tutto eccezionale" nelle corsie preferenziali, ora arrivano questi pseudo vigili che al posto di fare multe sugli autobus (e ne hanno di lavoro) si mettono giornate intere in 3/4 a presidiare queste corsie; dove' la coerenza? Si mettessero d'accordo i vigili e questi ausiliari visto che alla fine il foglio che arriva a casa e' uguale! Non sono accettabili TALI incongruenze visto che lavorano per lo stesso fine(spero); o fanno passare o non fanno passare in nessuna corsia!
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione e, fiducioso in una vostra risposta, mi scuso per lo sfogo e vi porgo i miei piu' cordiali saluti.
Viene anche riportato che "la violazione non e' stata contestata perche' impossibilitato ad intimare l'alt al veicolo in movimento per mancanza di segnale distintivo (fischietto e/o paletta) perche' non previsto". Ultima cosa da evidenziare e' che la multa e' stata effettuata da personale dell'azienda consortile ATAF.
Ora, la spesa non e' esorbitante (63.510+11.500spese notifica), ma i dubbi sono':
-sono legittimate a tutti gli effetti le multe del personale dell'ATAF?
-se si’, io non dovrei avere il diritto di contestare la multa in loco o no? Questa multa ai fini legali e' come se l'avesse fatta un vigile urbano? Quanto e' legittima?
-se facessi ricorso quale sarebbe la motivazione da apporre(che non sono vigili urbani o che non avevano segnale distintivo e quindi non mi hanno intimato l'alt)?quante possibilita' avrei che venga accolto?
Ho sentito dire che i ricorsi per queste multe vengono accolti, risulta anche a voi? Nel caso a chi mi devo rivolgere per ulteriori approfondimenti e nel caso per fare ricorso?
P.S.: sono anni che i vigili permettono di passare "in via del tutto eccezionale" nelle corsie preferenziali, ora arrivano questi pseudo vigili che al posto di fare multe sugli autobus (e ne hanno di lavoro) si mettono giornate intere in 3/4 a presidiare queste corsie; dove' la coerenza? Si mettessero d'accordo i vigili e questi ausiliari visto che alla fine il foglio che arriva a casa e' uguale! Non sono accettabili TALI incongruenze visto che lavorano per lo stesso fine(spero); o fanno passare o non fanno passare in nessuna corsia!
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione e, fiducioso in una vostra risposta, mi scuso per lo sfogo e vi porgo i miei piu' cordiali saluti.
Risposta ADUC
Di per se', la multa e' legittima, in quanto gli ausiliari cono legittimati e parificati: dunque, pur concordando con la sua argomentazione, riteniamo che presentare un ricorso su tali basi non avrebbe speranza di accoglimento.
La contestazione della multa, presentando ricorso entro 30gg., dalla notifica e' possibile: per il solito motivo (ossia la mancanza di fermo immediato) o rilevando altre irregolarita' -ad esempio, non fosse indicato il nome dell'agente adducendo una male interpretata privacy.
L'esito non e' pero' certo: si puo' proporre e sperare nell'accoglimento, che tuttavia potrebbe anche non verificarsi.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso (per quanto riguardo il mancato fermo).
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
La contestazione della multa, presentando ricorso entro 30gg., dalla notifica e' possibile: per il solito motivo (ossia la mancanza di fermo immediato) o rilevando altre irregolarita' -ad esempio, non fosse indicato il nome dell'agente adducendo una male interpretata privacy.
L'esito non e' pero' certo: si puo' proporre e sperare nell'accoglimento, che tuttavia potrebbe anche non verificarsi.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso (per quanto riguardo il mancato fermo).
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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