Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

24 maggio 2001
Domanda 24 maggio 2001
Spett.le Associazioni
volevo chiedervi se effettivamente era possibile, cosi come piu' volte confermato dall'ANIA e dall'ISVA, volturare (o subentrare mantenendo la classe di merito) una Polizza RcAuto contratta da mio padre a mio nome, figlio convivente e proprietario/conducente dell'autoveicolo assicurato.
la risposta della mia Compagnia Assicuratrice SARA e' stata sempre negativa, ma come vi ho gia' detto, l'ANIA, l'ISVAP e persino un avvocato che risponde al numero verde della SARA, invece mi ha dato risposta positiva, addirittura spiegandomi come doveva essere impostata la richiesta, che allego, e che ho gia' piu volte inviato all'Agenzia SARA, alla Direzione Generale SARA, all'ISVAP e all'ANIA.
Vi invio questa richiesta di aiuto, soprattutto per avere una conferma da parte di un vostro esperto, corredata possibilmente da riferimenti legislativi di qualunque natura, vi allego quel poco che sono riuscito a trovare su internet (la SARA e' molto ostica al riguardo!).
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
"OGGETTO: Rifiuto della SARA alla mia Richiesta di "Voltura intestazione contratto "Polizza RC Auto 011779689H" da padre contraente a figlio proprietario del veicolo assicurato.
Spett.le ANIA,
in data 14 Maggio 2001, dopo un colloquio sostenuto con l'Ispettore **** dell'ISVAP, ho inviato una richiesta di "Voltura" di contratto RC Auto stipulato da me, quale padre-Contraente in nome e per conto di mio figlio-proprietario del veicolo assicurato e conducente dello stesso, il quale convive con me.
L'agenzia SARA di Napoli, ACISERVICE SRL si e' rifiutata di eseguire la voltura della polizza in favore di mio figlio, e quindi cosi' come consigliatomi dall'Ispettore **** in caso di rifiuto da parte dell'assicurazione, vi informo dell'accaduto e vi chiedo aiuto nel risolvere tale problema (inviando un fax o altro all'agenzia SARA di Napoli, alla direzione generale SARA di Roma e possibilmente copia anche a me) quanto prima, poiche' la polizza e' in scadenza il 26 Maggio 20001.
Restando in attesa di vostre comunicazioni, cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti."
"OGGETTO: Richiesta di Voltura intestazione contratto "Polizza RC Auto 011779689H".
Io sottoscritto **** ****, nato a San Giuseppe Vesuviano, provincia di Napoli, il 17/06/1926 ed ivi residente in **** in possesso di documento di identita' n*****, rilasciato dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, ufficio anagrafe il 02/12/1997, quale padre-Contraente della Polizza Rc Auto n° ***** in scadenza annuale il 26/05/2001,
CHIEDE
Come mio diritto, la voltura d'intestazione del suddetto contratto di polizza, stipulato in nome e per conto di **** ***31P" figlio-proprietario del veicolo assicurato e principale, se non unico, conducente dello stesso.
Chiede inoltre, che le fatture, le ricevute, o qualunque altra comunicazione vengano
INTESTATE e RECAPITATE al Sig. Francesco ****(…)Distinti saluti. IL RICHIEDENTE."
CONDIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DELLA R.C. DEI VEICOLI A MOTORE
1.1_- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.
1.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA.
1.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE.
1.4 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'.
1.5 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DEL VEICOLO.
Nel caso di trasferimento della proprieta' dei veicolo il Contraente e' tenuto a darne comunicazione all'impresa, la quale adottera' una delle soluzioni di seguito riportate.
Qualora l'alienante, previa restituzione dei certificato, del contrassegno e della carta verde relativi al veicolo alienato, chieda che l'assicurazione sia resa valida per altro veicolo di sua proprieta' o di proprieta' dei coniuge convivente, l'impresa prendera' atto della variazione e rilascera' i nuovi documenti, procedendo all'eventuale conguaglio dei premio.
Qualora il trasferimento della proprieta' dei veicolo importi la cessione dei contratto di assicurazione, l'impresa, previa restituzione dei certificato, dei contrassegno e della carta verde, prendera' atto della cessione mediante emissione di un nuovo contratto, applicando i criteri di personalizzazione e le Tariffe in vigore al momento dei trasferimento dei veicolo e rilasciando i predetti nuovi documenti all'acquirente.
Il Contraente e' tenuto al pagamento dei premi scaduti fino al momento della comunicazione di trasferimento della proprieta' del veicolo.
Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione dei contratto.
Il nuovo contratto verra' emesso per la residua durata, verra' inserito nella medesima classe di assegnazione o situazione di pejus e si estinguera' alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovra' successivamente stipulare un altro nuovo contratto. L'Impresa non rilascera' l'attestazione di rischio.
Nel caso in cui la cessione non abbia luogo, il contratto si estinguera' senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato, il contrassegno e la carta verde.
Per i contratti con frazionamento dei premio l'impresa rinuncera' ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza dei certificato di assicurazione.
E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art.1.8 (Sospensione in corso di contratto).

1.6 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO.
In caso di decesso dei proprietario dei veicolo assicurato l'impresa, a richiesta dell'erede (che documenti il suo diritto alla successione) e previa restituzione dei certificato, del contrassegno e della carta verde, prendera' atto della proprieta' dei veicolo mediante emissione di un nuovo contratto e rilascio di nuovi documenti a favore dell'erede stesso, con conservazione della classe di merito e sulla base della tariffa e con applicazione dei criteri di personalizzazione in vigore al momento della variazione contrattuale.
Nel caso in cui l'Assicurato sia una Societa' di persone, il socio al quale sia stata ceduta la proprieta' dei veicolo garantito puo' chiedere, previa restituzione dei certificato, del contrassegno e della carta verde, di subentrare nel contratto in corso con conservazione della classe di merito; L'Impresa procedera' all'emissione di un nuovo contratto e rilascio di nuovi documenti sulla base della tariffa e con applicazione dei criteri di personalizzazione in vigore al momento della variazione contrattuale.
Analoga facolta' viene prevista nel caso in cui la cessione della proprieta' dei veicolo avvenga tra una persona e una Societa' di persone della quale il precedente proprietario e' socio oppure, nel caso di Societa' di capitali, quando ci sia una modifica della ragione sociale o una fusione per incorporazione.
1.7 - CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO.
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva dei veicolo, il Contraente e' tenuto a darne comunicazione all'impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante le restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
L'impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 dei premio imponibile annuo e dei Contributo al Servizio Sanitario Nazionale per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione dei certificato, dei contrassegno e della carta verde.
Per i contratti di durata inferiore all'anno l'impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva dei veicolo successive alla sospensione dei contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 dei premio imponibile annuo e dei Contributo al Servizio Sanitario Nazionale per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'impresa della cessazione di rischio. L'Impresa non procede alla restituzione dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
1.9 - VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO ASSICURATO.
Considerato che il premio e' determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo assicurato, il proprietario del veicolo e/o il Contraente sono tenuti a dare immediata comunicazione all'impresa del cambiamento di residenza del proprietario del veicolo assicurato intervenuto in corso di contratto. Nel caso di veicolo in leasing, il locatario assicurato dovra' immediatamente comunicare all'impresa il cambio della propria residenza intervenuta in corso di contratto.
3.6 - RINNOVO DEL CONTRATTO.
Salvo guanto previsto dall'art.2.3, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, e' prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e cosi' successivamente.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, e' prorogato come previsto al precedente comma.
3.7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO/NATANTE.
In caso di furto dei veicolo/natante il contratto e' risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorita' competente.
19 In caso di sostituzione dei contratto e' mantenuta ferma la scadenza annuale dei contratto sostituito.
La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purche' non vi sia sostituzione
della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
20 La sostituzione dei veicolo da' luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione del veicolo assicurato. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto, distruzione, demolizione o esportazione dei veicolo assicurato il proprietario puo' beneficiare per altro veicolo di sua proprieta' della classe di merito maturata, purche' quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Impresa entro sei mesi dalla data di risoluzione dei contratto ai sensi dell'art.1.7 e 3.7 delle condizioni di assicurazione.
I soggetti della garanzia obbligatoria RCA sono:
il Contraente: colui che stipula il contratto (non e' detto che sia anche il proprietario del veicolo assicurato). Ad esempio puo' capitare che il Contraente della polizza sia il marito e il proprietario del veicolo assicurato sia la moglie: in questo caso la polizza di assicurazione dovra' essere firmata dal marito-Contraente.
l'Assicurato: conducente e proprietario del veicolo.
Secondo l'art.2054 C.C., il conducente del veicolo e' obbligato a risarcire il danno prodotto a terzi o a beni di terzi dalla circolazione del veicolo stesso. Il proprietario del veicolo e' responsabile insieme al conducente dei danni prodotti, purche' non provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volonta'.
Il contratto di assicurazione R.C. Auto puo' essere stipulato solo dal proprietario del veicolo o anche da persona diversa?
La legge 990/1969 non indica espressamente i soggetti tenuti a stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria R.C. Auto: si ritiene pertanto che siano tenuti all'obbligo di provvedere a stipulare il contratto di assicurazione tutti coloro che di fatto pongono in circolazione il veicolo. Di norma e' il proprietario del veicolo che provvede all'assicurazione, ma non e' prevista alcuna limitazione riguardante la persona intestataria della polizza.
A.9 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI.
L'assicurazione, quando non e' stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta. In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione del danno ai sensi delle Condizioni di Polizza.
L'accertamento e la determinazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facolta' di impugnativa.
L'indennita' liquidata a termini di polizza non puo' tuttavia essere pagata al Contraente se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato (art.1891 del Codice Civile).

Risposta ADUC
Il contratto di assicurazione parla di personalizzazione, nella voltura: cosa che tenderebbe ad escludere la possibilita' di conservare la classe.
La legge non da' indicazioni precise. Tuttavia, poiche' l'art.8 della 990/69 si limita a parlare di mera possibilita' di cessione del contratto unitamente al veicolo, senza specificare la necessita' di provvedere all'eventuale conguaglio del premio (od adeguamento del contratto), come specificato nel caso in cui l'assicurazione sia mantenuta dal titolare e posta su un diverso veicolo, si potrebbe presupporre che il mezzo consenta di mantenere le caratteristiche della polizza. E' vero che in questo caso non si e' di fronte alla cessione del mezzo, ma il caso pare assimilabile e, dal punto di vista pratico, ancor piu' giustificato.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →