Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 maggio 2001
Buongiorno,
il giorno 06 maggio 2001 la polizia Stradale (VR) mi ha ritirato la patente per eccesso di Velocita’ e mi ha verbalizzato una multa di 635.000.
Premesso che hanno calcolato la velocita’ con il Telelaser, che mi hanno fermato e contestato immediatamente, che il verbale riporta che l'apparecchio era stato preventivamente controllato.., che sembra tutto a posto. Non mi sono chiare alcune cose e Vi chiedo se possibile alcune delucidazioni.
Sul Verbale era gia’ stampato con timbro la multa di 606.000 ma loro a penna hanno cerchiato il 606.000 e scritto a fianco 635.090! Qual e’ l'importo che dovrei pagare?
Sto valutando se fare ricorso al Prefetto entro 60 giorni.
Vorrei sapere se e’ corretto che entro 5gg. la Polizia consegna la Patente alla Prefettura e il Prefetto entro 15gg. seguenti mi deve comunicare per quanti giorni verra ritirata...IO sto ancora aspettando e non posso organizzarmi il lavoro per i prossimi mesi perche’ non so se sara’ 1 mese o 3 mesi! Mancano pochigg. alla scadenza di questi 20gg.. Se non ricevo alcuna comunicazione dalla Prefettura entro il 27 maggio (si calcola da calendario vero?) posso ricorrere e chiedere l'annullamento della sospensione della patente e dell'infrazione? Non mi sembra giusto che non si sappia velocemente il tempo di sosp. della Patente cosi’ potrei almeno organizzarmi gli appuntamenti del lavoro!
Vi ringrazio per il magnifico servizio che fate!
il giorno 06 maggio 2001 la polizia Stradale (VR) mi ha ritirato la patente per eccesso di Velocita’ e mi ha verbalizzato una multa di 635.000.
Premesso che hanno calcolato la velocita’ con il Telelaser, che mi hanno fermato e contestato immediatamente, che il verbale riporta che l'apparecchio era stato preventivamente controllato.., che sembra tutto a posto. Non mi sono chiare alcune cose e Vi chiedo se possibile alcune delucidazioni.
Sul Verbale era gia’ stampato con timbro la multa di 606.000 ma loro a penna hanno cerchiato il 606.000 e scritto a fianco 635.090! Qual e’ l'importo che dovrei pagare?
Sto valutando se fare ricorso al Prefetto entro 60 giorni.
Vorrei sapere se e’ corretto che entro 5gg. la Polizia consegna la Patente alla Prefettura e il Prefetto entro 15gg. seguenti mi deve comunicare per quanti giorni verra ritirata...IO sto ancora aspettando e non posso organizzarmi il lavoro per i prossimi mesi perche’ non so se sara’ 1 mese o 3 mesi! Mancano pochigg. alla scadenza di questi 20gg.. Se non ricevo alcuna comunicazione dalla Prefettura entro il 27 maggio (si calcola da calendario vero?) posso ricorrere e chiedere l'annullamento della sospensione della patente e dell'infrazione? Non mi sembra giusto che non si sappia velocemente il tempo di sosp. della Patente cosi’ potrei almeno organizzarmi gli appuntamenti del lavoro!
Vi ringrazio per il magnifico servizio che fate!
Risposta ADUC
Il calcolo e' da calendario. Ed i termini sono quelli da lei indicati. Occorre tuttavia osservare che -se la patente non fosse gia' stata ritirata al momento della contestazione- potrebbe non essere considerato corretto il successivo provvedimento prefettizio, anche se fosse emesso entro i termini (potendo cosi' tentare -chiedendo sospensione e annullamento del procedimento) secondo quanto suggerito dal Pretore di Terni (10/12/96): una simile contestazione non avrebbe esito sicuro, ma potrebbe essere fondata. La cifra valida e' quella corretta manualmente, anche se cio' potrebbe essere un ulteriore elemento di contestazione.
Sconsigliamo il ricorso al Prefetto: rischia troppo facilmente il raddoppio.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Sconsigliamo il ricorso al Prefetto: rischia troppo facilmente il raddoppio.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti