Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 maggio 2001
Ho un problema riguardo l'acquisto di un cellulare modello Nokia 8210, nel luglio 2000 ho acquistato il suddetto telefono, nel marzo 2001 ha iniziato a presentare dei difetti, cosi’ l'ho riportato nel negozio avvalendomi della garanzia ; il telefono mi e’ stato restituito dopo alcune settimane ma dopo una decina di giorni il telefono presentava gli stessi problemi, cosi’ l'ho riportato indietro e dopo essermi stato restituito, dopo quattro giorni l'apparecchio ripresentava gli stessi problemi di prima. Premettendo che il telefono non e’ stato minimamente danneggiato da me e avendo ora scoperto che probabilmente non posso avvalermi della garanzia Nokia perche’ ho scoperto solo ora che il telefono non era destinato al mercato italiano (poiche’ mancante del cartoncino della garanzia all'interno della scatola e dell'etichetta attestante la destinazione del prodotto) mi si pone il problema se io possa avvalermi sul negoziante o per la restituzione della somma versata o per la sostituzione dell'apparecchio medesimo, o comunque vorrei sapere che cosa posso fare. Vorrei specificare che il negoziante ha taciuto sia sul fatto che il telefono non fosse coperto dalla garanzia Nokia sia sulla destinazione di vendita del prodotto; inoltre io a conferma dell'avvenuto controllo ho solo il secondo test dei due fatti poiche’ il primo mi e’ stato ritirato la seconda volta che ho portato il telefono ad aggiustare, cordialmente ringrazio in anticipo per l'attenzione.
Risposta ADUC
La "garanzia" c'e': nel senso che a fronte di un vizio di produzione (che va dimostrato) si ha diritto ad ottenere riparazione, sostituzione o rimborso, e nei suoi confronti il responsabile e' direttamente il negoziante.
Non si puo' sostenere che il negoziante abbia volutamente taciuto l'assenza di garanzia aggiuntiva, in quanto si tratta di una tutela che non e' automatica e prevista dalla legge come obbligatoria, ma una facilitazione aggiuntiva.
Se il difetto risulta come vizio di produzione, puo' contestare -tramite raccomandata A/R- al rivenditore il vizio originario, intimando la sostituzione ed avvisando che in difetto fara' causa per danni -rivolgendosi al giudice di pace.
Non si puo' sostenere che il negoziante abbia volutamente taciuto l'assenza di garanzia aggiuntiva, in quanto si tratta di una tutela che non e' automatica e prevista dalla legge come obbligatoria, ma una facilitazione aggiuntiva.
Se il difetto risulta come vizio di produzione, puo' contestare -tramite raccomandata A/R- al rivenditore il vizio originario, intimando la sostituzione ed avvisando che in difetto fara' causa per danni -rivolgendosi al giudice di pace.
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