Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 maggio 2001
Domanda 21 maggio 2001
Carissima ADUC, ho letto con molto interesse le varie lettere relative ai ricorsi per le multe di eccesso di velocita’, ho però anche notato che non tutte hanno avuto buon fine.
Domando: conviene fare ricorso? E' meglio al Giudice di pace od al Prefetto? In caso negativo la somma da pagare rimane invariata?
Preciso inoltre che il vigile contestatore non mi ha fermato, ho visto che era solo sulla vettura di servizio (la multa contesta una velocita’ di 63 Km/h), sul tratto di strada definito centro urbano, non ci sono cartelli che indicano il controllo elettronico della velocita’.
Secondo Voi posso tentare sto' benedetto ricorso?
Grazie anticipatamente anche per il modulo che ho gia’ provveduto a scaricare, e, in attesa di una Vs. risposta, auguro a tutti buon lavoro e cordiali saluti.

Risposta ADUC
E' sconsigliabile ricorrere al Prefetto, in quanto e' generalmente inutile, mentre ci sono possibilita' di ottenere l'accoglimento di fronte al giudice.
Se si richiede la sospensione, e questa viene accolta, la cifra' potra' rimanere invariata.
Se non le fosse accordata, entro 60gg. dalla notifica del verbale, occorre che provveda al pagamento, altrimenti c'e' il raddoppio.
Sono possibili spese aggiuntive dovute al rigetto, se fossero accordate alla controparte.
Il ricorso puo' essere tentato ed e' comunque fondato in quanto la norma prevede la necessita' del fermo immediato, fuorche' nei casi in cui sia effettivamente impossibile darvi luogo: non c'e' certezza di accoglimento.
Si ricordi che occorre domiciliarsi presso la cancelleria, se la propria residenza non si trovi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove e' avvenuto il rilievo: provvedendo cosi' ad informarsi di persona, per tempo, sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc. Inoltre occorre presenziare all'udienza, pena il rigetto.
Per i luoghi urbani il limite dovrebbe essere conosciuto anche senza cartelli, in quanto gli stessi sono indicati solo nelle zone di accesso: per quanto concerne la mancanza di indicazioni sull'esistenza di autovelox, vale il medesimo discorso: dipende dove e' avvenuto il fatto.
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