Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 maggio 2001
Domanda 20 maggio 2001
Avrei gentilmente bisogno di delucidazioni sui casi di Rimozione Forzata da parte della Polizia Municipale, mi spiego meglio.
Ho lasciato la mia autovettura in divieto di sosta (doppia fila) e mi sono recato all'interno di un negozio distante 20metri.
All'uscita (non erano passati nemmeno 5 minuti) non trovavo piu’ la mia autovettura e una passante, vista la mia faccia stupita, mi comunicava di aver visto il carro-attrezzi che rimuoveva la mia macchina in seguito alla segnalazione acustica (clacson) del proprietario del veicolo bloccato.
Devo considerare "normale procedura" la rimozione forzata in caso di sosta in doppia fila o posso contestare il verbale? Cordiali Saluti.
art.159. Rimozione e blocco dei veicoli.
1. Gli organi di polizia, di cui all'art.12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita’ nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione e’ consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalita’ di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non e’ consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresi’, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (1).

Risposta ADUC
In caso di doppia fila la rimozione sembrerebbe piu' che giustificata: cio' che stupisce e' che il mezzo fosse li' pronto, nel giro di 5 minuti. Tuttavia, cio' non costituisce un elemento di contestazione e la multa e' legittima, anche se sfortunata visto il fatto estemporaneo.
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