Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 novembre 1999
Domanda 3 novembre 1999
Per la mia attivita' di ricercatore presso l'Istituto di diritto della navigazione della Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' di Roma "La Sapienza", sono molto interessato a ricevere copia, o quanto meno, gli estremi della sentenza di cui alla notizia che riporto in calce, tratta dal vostro bollettino, anche ai fini di un'eventuale pubblicazione sulla rivista dell'Istituto "Diritto dei trasporti". Potreste aiutarmi in qualche modo? Confesso, peraltro, che pur condividendo "emotivamente" (come utente) la sentenza, se ben ne ho inteso i contenuti, credo di dover avere qualche perplessita' dal punto di vista del diritto. Ringraziando per la cortese attenzione che potrete darmi, e per il Vostro interessante bollettino e-mail, che ricevo regolarmente e che apprezzo molto, mi e' gradita l'occasione per porgere i miei migliori saluti. FERROVIE: IL RITARDO E' INADEMPIENZA E VA RESTITUITO IL COSTO DEL BIGLIETTO
Il passeggero delle Fs ha diritto al rimborso del costo del biglietto quando il treno e' in ritardo. E' una recente sentenza del Giudice di pace di Venezia che ha imposto alle Fs la restituzione di una parte del costo dell'abbonamento mensile corrispondente al numero dei viaggi effettuati in ritardo. Non si tratta quindi di un risarcimento per danni ma della restituzione del costo del biglietto per inadempienza. Un passo in avanti verso uno Stato di diritto.

Risposta ADUC
la sentenza e' la n. 10/99, R.G. 190/98, rep. n. 19/99, sentenza 12/01/99 e pubblicazione 9/2/99, Ufficio del Giudice di Pace di Venezia, dott. Luciano ASCOLI.
Gliene invieremo copia per posta.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →