Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 maggio 2001
Cara Aduc
Ho preso recentemente una multa effettuata con apparecchiatura tipo Velomatic 512 103B in quanto mi ha fotografato la targa e successivamente mi e' arrivata per posta raccomandata a casa, pur non essendomi accorto di nulla il giorno che l'ho presa perche' nessuno mi ha fermato per contestare la stessa.
Chiedo se si possa fare qualcosa per contestare questa contravvenzione, perche' ho letto su alcune riviste come auto oggi che su certi tipi di autovelox e possibile farlo grazie a nuove leggi approvate recentemente.
Ho preso recentemente una multa effettuata con apparecchiatura tipo Velomatic 512 103B in quanto mi ha fotografato la targa e successivamente mi e' arrivata per posta raccomandata a casa, pur non essendomi accorto di nulla il giorno che l'ho presa perche' nessuno mi ha fermato per contestare la stessa.
Chiedo se si possa fare qualcosa per contestare questa contravvenzione, perche' ho letto su alcune riviste come auto oggi che su certi tipi di autovelox e possibile farlo grazie a nuove leggi approvate recentemente.
Risposta ADUC
E' possibile tentare un ricorso, contestando la mancanza di fermo immediato: l'esito non e' certo poiche' vi decide il giudice di pace che trattera' il caso specifico.
Volendo tentarlo ricordi che: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Volendo tentarlo ricordi che: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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