Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 maggio 2001
Cara Aduc,
Vi chiedo informazioni in materia di autovelox ecc.
Ho appreso oggi, leggendo la sentenza in cancelleria, che il giudice di pace ha rigettato il mio ricorso avverso ordinanza ingiuntiva (con sanzione raddoppiata) della prefettura che aveva gia' respinto un mio primo ricorso alla stessa.
materia: autovelox 104 c2- eccesso di velocita'- mancato fermo e contestazione immediata (peraltro non ero io alla guida e non ricordo a chi avessi prestato l'auto).
Tutte cose ben argomentate ed affini ai contenuti utili della sentenza 4010/2000 (richiamata nel ricorso) evidentemente non ritenute sufficienti dal gp che conclude: "nessuna norma impone all'amministrazione il dispiegamento di una pluralita' di pattuglie" (in merito al mancato fermo) e che "quando la velocita' e' visualizzata sul display, l'auto si trova gia' a distanza gia' alla velocita' di 80/90 kmh".... per cui rigetta il ricorso e compensa le spese.
Che vuol dire? Mi spiego meglio e vi chiedo: premesso che ho perso (e va be') cosa devo fare?
Devo attendere che mi si notifichi una nuova richiesta di pagamento della prefettura? Devo interessarmi io?
Peraltro, dopo l'ammissione del ricorso (presentato il 25° giorno dopo la notifica dell'ordinanza prefettizia con ingiunzione a pagare il doppio della sanzione) ho ricevuto avviso dal giud di pace con fissazione dell'udienza al 5/5/01.
Oggi, 17/5, in cancelleria ho preso visione della sentenza. seguono ulteriori atti? che devo fare? (non vorrei pagare di piu!) nel ricorso al gp avevo richiesto la sospensione e l'annullamento del provvedimento della prefettura. L'ammissione del ricorso ha interrotto i termini?
Vi prego di illuminarmi sui passi seguenti, onde non rischiare ulteriori guai oltre al ben triste risultato che questo gp mi ha comportato discostandosi dalle recenti conclusioni della cassazione che nel mio caso erano certamente applicabili.
Resto in fremente urgente attesa, vi saluto e ringrazio.
Vi chiedo informazioni in materia di autovelox ecc.
Ho appreso oggi, leggendo la sentenza in cancelleria, che il giudice di pace ha rigettato il mio ricorso avverso ordinanza ingiuntiva (con sanzione raddoppiata) della prefettura che aveva gia' respinto un mio primo ricorso alla stessa.
materia: autovelox 104 c2- eccesso di velocita'- mancato fermo e contestazione immediata (peraltro non ero io alla guida e non ricordo a chi avessi prestato l'auto).
Tutte cose ben argomentate ed affini ai contenuti utili della sentenza 4010/2000 (richiamata nel ricorso) evidentemente non ritenute sufficienti dal gp che conclude: "nessuna norma impone all'amministrazione il dispiegamento di una pluralita' di pattuglie" (in merito al mancato fermo) e che "quando la velocita' e' visualizzata sul display, l'auto si trova gia' a distanza gia' alla velocita' di 80/90 kmh".... per cui rigetta il ricorso e compensa le spese.
Che vuol dire? Mi spiego meglio e vi chiedo: premesso che ho perso (e va be') cosa devo fare?
Devo attendere che mi si notifichi una nuova richiesta di pagamento della prefettura? Devo interessarmi io?
Peraltro, dopo l'ammissione del ricorso (presentato il 25° giorno dopo la notifica dell'ordinanza prefettizia con ingiunzione a pagare il doppio della sanzione) ho ricevuto avviso dal giud di pace con fissazione dell'udienza al 5/5/01.
Oggi, 17/5, in cancelleria ho preso visione della sentenza. seguono ulteriori atti? che devo fare? (non vorrei pagare di piu!) nel ricorso al gp avevo richiesto la sospensione e l'annullamento del provvedimento della prefettura. L'ammissione del ricorso ha interrotto i termini?
Vi prego di illuminarmi sui passi seguenti, onde non rischiare ulteriori guai oltre al ben triste risultato che questo gp mi ha comportato discostandosi dalle recenti conclusioni della cassazione che nel mio caso erano certamente applicabili.
Resto in fremente urgente attesa, vi saluto e ringrazio.
Risposta ADUC
Se la sospensione non le e' stata accordata, ne' prima ne' in sede di udienza, vuol dire che non le e' stata accordata e quindi il termine per il pagamento era quello contenuto nell'ordinanza-ingiunzione.
Pertanto, provveda personalmente a rivolgersi al Comando dei vigili urbani, in modo da pagare direttamente presso questo Ufficio, bloccando le ulteriori procedure di esazione.
Pertanto, provveda personalmente a rivolgersi al Comando dei vigili urbani, in modo da pagare direttamente presso questo Ufficio, bloccando le ulteriori procedure di esazione.
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