Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 novembre 1999
Domanda 3 novembre 1999
Vorrei conoscere come si inquadra il "diritto di rimagazzinaggio" nel quadro delle leggi e decreti in materia di commercio elettronico e contratti a distanza.
Il sito clicca qui ha tra le frasi del contratto le seguenti:
"Il cliente ha diritto alla restituzione del prodotto acquistato, e di richiedere la sostituzione della merce o il rimborso integrale con la sola esclusione delle spese di trasporto (sia per l'invio che per la restituzione della merce) comunicando tale decisione a mezzo raccomandata --> entro 7 giorni dalla data di ricevimento del pacco.
Per i prodotti hardware -->>rimborseremo il costo dell'oggetto meno (-) il 15% del valore per diritto di rimagazzinaggio.
In ogni caso il regalo sara’ suo. "
Sono clausole vessatorie non valide?
Saluti e buon lavoro.

Risposta ADUC
Le clausole, anche quelle vessatorie, sono valide se accettate dalle parti: diventano invalide nel momento in cui il consumatore decide di farne rilevare l'illegittimita'. Piu' che essere vessatorie (il diritto di rimagazzinaggio sarebbe tollerabile, pero' quello richiesto e' troppo eccessivo), queste clausole contraddicono il Decreto Legislativo (applicativo della Direttiva Cee 97/7/Ce) che dal 18 Ottobre 1999 regolamenta gli acquisti tramite mezzi telematici, telefonici e televisivi. Il Decreto stabilisce che le uniche spese rimborsabili (a differenza di quanto indicato nel Decr. Legisl. 50/92) sono solo quelle di trasporto e restituzione.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →