Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 maggio 2001
Domanda 17 maggio 2001
Ho appena ricevuto la notifica di una multa per eccesso di velocita' (Lit.660.000). L'apparecchio che ha rilevato l'infraizone e' del tipo 104/C-2 N1507 omologato D.M.LL.PP. 2483 10 NOV 93 Non ho avuto immedita notifica poiche' i "vigili" erano impegnati con altri trasgressori. Viene inoltre segnalato che si e' verificato prima dell'uso il perfetto funzionamento dell'apparecchio. Mi risulta che multe effettuate tramite ALCUNE apparecchiature siano contestabili in caso di mancata notifica immediata.
Potrei avere conferme e/o informazioni in merito.

Risposta ADUC
Il mancato fermo, per multe tramite autovelox, puo' essere motivo di contestazione e certamente il modello da lei citato e' uno di quelli che rientrano nella tipologia. Ma occorre tener presente, che e' il Giudice di Pace a valutare sulla ammissibilita' o meno dello stesso, caso per caso. Quindi non ci sono garanzie di accoglimento.
Tanto piu', che il mancato fermo giustificato come nel suo caso, se veritiero, puo' anche essere ritenuto corretto.
Le modalita' sono: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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