Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 maggio 2001
Cara Aduc,
chiedo cortesemente un consiglio in merito alla liquidazione di un furto totale d'auto.
Il 7 marzo 2001 mi e’ stata rubata una Volvo V70 intestata a mia madre. Dopo aver fornito alla mia assicurazione (MEIE) tutta la documentazione, il 16 maggio 2001 si rifiutano di liquidare il furto se prima non fornisco una fattura di riparazione della volvo relativa ad un sinistro da me provocato in data 10 novembre 2000. E qui l’incredibile! Infatti poiche’ a detta loro hanno liquidato una somma ingente alla persona tamponata, presumibilmente anche la mia auto era fortemente danneggiata e quindi potrei non averla riparata ma occultata appositamente per intascare il valore assicurato!
A parte il fatto che la mia auto era solo lievemente graffiata (ho i testimoni) e circolante (come attestano alcune multe successive al 10/11/2000), la loro richiesta mi sembra anomala e passibile di denuncia per diffamazione. Non ho riparato l’auto perche non necessario e quindi non ho fatture di riparazione, ne voglio "procurarmele".
A questo punto come posso ottenere la liquidazione?
Quali argomenti legali posso obiettare?
chiedo cortesemente un consiglio in merito alla liquidazione di un furto totale d'auto.
Il 7 marzo 2001 mi e’ stata rubata una Volvo V70 intestata a mia madre. Dopo aver fornito alla mia assicurazione (MEIE) tutta la documentazione, il 16 maggio 2001 si rifiutano di liquidare il furto se prima non fornisco una fattura di riparazione della volvo relativa ad un sinistro da me provocato in data 10 novembre 2000. E qui l’incredibile! Infatti poiche’ a detta loro hanno liquidato una somma ingente alla persona tamponata, presumibilmente anche la mia auto era fortemente danneggiata e quindi potrei non averla riparata ma occultata appositamente per intascare il valore assicurato!
A parte il fatto che la mia auto era solo lievemente graffiata (ho i testimoni) e circolante (come attestano alcune multe successive al 10/11/2000), la loro richiesta mi sembra anomala e passibile di denuncia per diffamazione. Non ho riparato l’auto perche non necessario e quindi non ho fatture di riparazione, ne voglio "procurarmele".
A questo punto come posso ottenere la liquidazione?
Quali argomenti legali posso obiettare?
Risposta ADUC
Se l'avessero risarcita, avrebbero pienamente ragione nel pretendere che sia dimostrata la riparazione precedente.
Il fatto, pero', e' che nel caso specifico loro non hanno pagato LEI, che dunque non ha GIA' beneficiato del loro servizio. Inoltre, dalla perizia effettuata a suo tempo, risultano le condizioni effettive della sua auto.
Comprendiamo quanto sostenuto dalla compagnia, ma e' contestabile (trattandosi di un ragionamento "attorcigliato") in quanto cio' che si vuole evitare con l'acquisizione delle fatture del sinistro precedente, e' che il sinistro appositamente liquidato sia stato veramente riparato e che il nuovo sinistro non abbia, dunque, comportato la possibilita' di ottenere a favore dell'assicurato un doppio pagamento, di cui il primo verrebbe intascato (il che non e' di per se' vietato: purche' poi non si vada a chiedere nuovamente la riparazione e ci si tenga la macchina rotta).
In questo caso, manca il presupposto: lei NON ha gia' intascato il corrispettivo, dunque NON ha lucrato.
Conseguentemente, se -effettuati due sinistri ed intascati due premi- la riparazione avviene una volta sola (e dunque c'e' un guadagno del cliente), e si avrebbe, in teoria, un incidente per il quale lei non e' stato pagato e l'esistenza del relativo danno non e' stata dimostrata. Pertanto, tutto e' fondato solo su mere supposizioni infondate, ed in alcun modo possono accusarla di aver intascato dei soldi o di voler addebitare alle loro tasche un danno precedente avvenuto per sua colpa: tutto cio' e' aleatorio, infondato ed estremizzato, fuori dai criteri di correttezza.
Se avessero una perizia da cui risultasse un danno pregresso, potrebbero decurtargliene il valore, ma cio' non risulta dai loro atti e dunque cio' costituisce prova dell'opposto. E se atti peritali sulla sua auto non esistessero proprio, questo sarebbe ugualmente un impedimento per la fondatezza della loro pretesa.
Pertanto, li contesti, ingiunga loro di pagarla entro 15gg. dal ricevimento ed avvisi che in difetto fara' causa per danni, rivolgendosi al giudice di pace.
Il fatto, pero', e' che nel caso specifico loro non hanno pagato LEI, che dunque non ha GIA' beneficiato del loro servizio. Inoltre, dalla perizia effettuata a suo tempo, risultano le condizioni effettive della sua auto.
Comprendiamo quanto sostenuto dalla compagnia, ma e' contestabile (trattandosi di un ragionamento "attorcigliato") in quanto cio' che si vuole evitare con l'acquisizione delle fatture del sinistro precedente, e' che il sinistro appositamente liquidato sia stato veramente riparato e che il nuovo sinistro non abbia, dunque, comportato la possibilita' di ottenere a favore dell'assicurato un doppio pagamento, di cui il primo verrebbe intascato (il che non e' di per se' vietato: purche' poi non si vada a chiedere nuovamente la riparazione e ci si tenga la macchina rotta).
In questo caso, manca il presupposto: lei NON ha gia' intascato il corrispettivo, dunque NON ha lucrato.
Conseguentemente, se -effettuati due sinistri ed intascati due premi- la riparazione avviene una volta sola (e dunque c'e' un guadagno del cliente), e si avrebbe, in teoria, un incidente per il quale lei non e' stato pagato e l'esistenza del relativo danno non e' stata dimostrata. Pertanto, tutto e' fondato solo su mere supposizioni infondate, ed in alcun modo possono accusarla di aver intascato dei soldi o di voler addebitare alle loro tasche un danno precedente avvenuto per sua colpa: tutto cio' e' aleatorio, infondato ed estremizzato, fuori dai criteri di correttezza.
Se avessero una perizia da cui risultasse un danno pregresso, potrebbero decurtargliene il valore, ma cio' non risulta dai loro atti e dunque cio' costituisce prova dell'opposto. E se atti peritali sulla sua auto non esistessero proprio, questo sarebbe ugualmente un impedimento per la fondatezza della loro pretesa.
Pertanto, li contesti, ingiunga loro di pagarla entro 15gg. dal ricevimento ed avvisi che in difetto fara' causa per danni, rivolgendosi al giudice di pace.
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