Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 maggio 2001
Domanda 16 maggio 2001
Il giorno 15 maggio 2001 mi e' arrivata per posta la seguente: "ACCETAMENTO DI VIOLAZIONE 140A/2001/V L.267.030
ha violato l'art.142/8 Circolava alla velocita' di km/h 68,00, superando di km/h 18,00 la velocita' massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocita' 50 km/h). La velocita' e' stata determinata, ai sensi dell'art 345/2c D.P.R 16/12/92 N.495, cosi' come modificato all'art.197 D.P.R 16/9/96 N.610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocita' con minimo di 5 km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura TRAFFIPAX - Speedophot matricola 507-001/0820 omologazione 06/08/1993-1969 utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata prima dell'uso. Velocita' inicata sulla risultanza fotografica km/h 73.
LA VIOLAZIONE NON E'STATA IMMEDIATAMENTE CONTESTATA: in quanto unico agente addetto al controllo per carenza di organico ed il tipo di apparecchiatura utilizzata consente la determinazione ed il perfezionamento della violazione (accertamento) con il successivo sviluppo del referto fotografico."
In 16 anni di patente di multe per eccesso di velocita' ne ho ricevute 3, le ho pagate senza starci a pensare troppo, forse perche' me lo meritavo, ma questa non la mando giu', una strada dritta dove l'unico accesso laterale e' un distributore di benzina, andare a 70km/h su questa strada non e' assolutamente pericoloso, in questa multa ci vedo tanta voglia di fare soldi e basta, non so spiegarvelo ma qusta situazione mi fa venire una rabbia incredibile.
Ho qualche possibilita' di vincere un ricorso anche se questo non fara' passare la mia rabbia.

Risposta ADUC
Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma tenga presente che sull'ammissibilita' decide il giudice, nel caso specifico: non abbiamo elementi sull'autovelox da lei citato, sul quale non ci risultano precedenti noti.
Se le interessa ricorrere, le ricordiamo le modalita': il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' il link a un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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