Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 maggio 2001
Spett.le ADUC, vorrei brevemente sottoporre alla vostra cortese attenzione i fatti che mi hanno portato a subire un danno evidente a causa di una informazione, poi rivelatasi errata, ricevuta da parte di un impiegato o funzionario della Prefettura di Brescia.
A seguito del ricevimento di un avviso di verbale di accertamento rilasciato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Brescia (tale verbale e’ palesemente illegittimo in quanto contenente degli evidenti errori formali e sostanziali) ho inoltrato opposizione avverso tale documento presso la Prefettura di Brescia, nei termini di legge, chiedendo l'archiviazione della pratica. Il Prefetto ha respinto il ricorso attraverso propria Ordinanza con l'Ingiunzione di pagare l'importo raddoppiato della contravvenzione. Anche quest'ultima Ordinanza contiene, a mio avviso, delle palesi contraddizioni poi confermatemi da un Agente di Polizia Municipale che mi ha consigliato, prima di ricorrere in seconda istanza al Giudice di Pace, di chiedere spiegazioni presso l'Ufficio Depenalizzazioni dell'Ente che ha emesso l'Ordinanza-Ingiunzione ossia la Prefettura.
E' a questo punto che un funzionario della Prefettura, del quale dopo qualche insistenza sono riuscito ad ottenere in cognome, mi fornisce l'informazione poi rivelatasi errata di cui parlavo in premessa. Il tutto si svolge al telefono:
faccio presente al funzionario le mie perplessita’, confermatemi dall'Agente di Polizia Municipale, sull'infondatezza del contenuto dell'Ordinanza Prefettizia e mi viene consigliato di scrivere per chiedere, alla luce dei fatti, il riesame della mia istanza. Io accetto di buon grado il suggerimento ma faccio presente al funzionario che, al momento della telefonata, manca poco alla scadenza del termine dei trenta giorni dalla data di notifica dell'Ordinanza-Ingiunzione per opporvi ricorso presso il Giudice di Pace e che ho il fondato timore che questo termine venga superato prima di ottenere l'esito del riesame della pratica. Mi viene piu’ volte risposto di attendere il risultato del riesame della pratica e mi viene piu’ volte assicurato che tale operazione sospende il termine per la presentazione del ricorso presso l'Ufficio del Giudice di Pace.
Naturalmente le cose vanno nell'esatto verso contrario: alla mia richiesta di riesame mi viene risposto per iscritto che quest'ultimo non e’ possibile "in quanto e’ proponibile, contro l'Ordinanza-Ingiunzione, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio" (sic!).
Nel frattempo il termine di trenta giorni e’ inevitabilmente gia’ scaduto. Forte delle rassicurazioni ottenute dal funzionario della Prefettura e convinto della sospensione del termine, inoltro al Giudice di Pace il ricorso avverso l'Ordinanza-Ingiunzione Prefettizia. Risposta: "il Giudice di Pace, rilevato che il ricorso e’ stato proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e che pertanto deve essere ritenuto tardivo, dichiara l'improcedibilita’ del ricorso". Alla faccia.
Ho immediatamente segnalato al vice Prefetto con lettera raccomandata che un funzionario del suo Ufficio mi ha fornito una informazione errata (alla lettera ho allegato, rassegnato, l'attestazione del pagamento della contravvenzione contenuta del verbale contro il quale avevo originariamente opposto ricorso convinto, e lo sono ancora, che fosse illegittimo). A tutt'oggi, sono trascorsi trenta giorni, non ho ricevuto alcuna risposta. Ho il diritto di riceverla ai sensi della Legge 241/90?. In conclusione la "cosa" e’ definitivamente caduta o ho qualche possibilita’ di vedere ammessa l'incompetenza del funzionario? Posso avere un vostro cortese parere?
Distinti saluti.
A seguito del ricevimento di un avviso di verbale di accertamento rilasciato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Brescia (tale verbale e’ palesemente illegittimo in quanto contenente degli evidenti errori formali e sostanziali) ho inoltrato opposizione avverso tale documento presso la Prefettura di Brescia, nei termini di legge, chiedendo l'archiviazione della pratica. Il Prefetto ha respinto il ricorso attraverso propria Ordinanza con l'Ingiunzione di pagare l'importo raddoppiato della contravvenzione. Anche quest'ultima Ordinanza contiene, a mio avviso, delle palesi contraddizioni poi confermatemi da un Agente di Polizia Municipale che mi ha consigliato, prima di ricorrere in seconda istanza al Giudice di Pace, di chiedere spiegazioni presso l'Ufficio Depenalizzazioni dell'Ente che ha emesso l'Ordinanza-Ingiunzione ossia la Prefettura.
E' a questo punto che un funzionario della Prefettura, del quale dopo qualche insistenza sono riuscito ad ottenere in cognome, mi fornisce l'informazione poi rivelatasi errata di cui parlavo in premessa. Il tutto si svolge al telefono:
faccio presente al funzionario le mie perplessita’, confermatemi dall'Agente di Polizia Municipale, sull'infondatezza del contenuto dell'Ordinanza Prefettizia e mi viene consigliato di scrivere per chiedere, alla luce dei fatti, il riesame della mia istanza. Io accetto di buon grado il suggerimento ma faccio presente al funzionario che, al momento della telefonata, manca poco alla scadenza del termine dei trenta giorni dalla data di notifica dell'Ordinanza-Ingiunzione per opporvi ricorso presso il Giudice di Pace e che ho il fondato timore che questo termine venga superato prima di ottenere l'esito del riesame della pratica. Mi viene piu’ volte risposto di attendere il risultato del riesame della pratica e mi viene piu’ volte assicurato che tale operazione sospende il termine per la presentazione del ricorso presso l'Ufficio del Giudice di Pace.
Naturalmente le cose vanno nell'esatto verso contrario: alla mia richiesta di riesame mi viene risposto per iscritto che quest'ultimo non e’ possibile "in quanto e’ proponibile, contro l'Ordinanza-Ingiunzione, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio" (sic!).
Nel frattempo il termine di trenta giorni e’ inevitabilmente gia’ scaduto. Forte delle rassicurazioni ottenute dal funzionario della Prefettura e convinto della sospensione del termine, inoltro al Giudice di Pace il ricorso avverso l'Ordinanza-Ingiunzione Prefettizia. Risposta: "il Giudice di Pace, rilevato che il ricorso e’ stato proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e che pertanto deve essere ritenuto tardivo, dichiara l'improcedibilita’ del ricorso". Alla faccia.
Ho immediatamente segnalato al vice Prefetto con lettera raccomandata che un funzionario del suo Ufficio mi ha fornito una informazione errata (alla lettera ho allegato, rassegnato, l'attestazione del pagamento della contravvenzione contenuta del verbale contro il quale avevo originariamente opposto ricorso convinto, e lo sono ancora, che fosse illegittimo). A tutt'oggi, sono trascorsi trenta giorni, non ho ricevuto alcuna risposta. Ho il diritto di riceverla ai sensi della Legge 241/90?. In conclusione la "cosa" e’ definitivamente caduta o ho qualche possibilita’ di vedere ammessa l'incompetenza del funzionario? Posso avere un vostro cortese parere?
Distinti saluti.
Risposta ADUC
Non crediamo sia possibile dimostrare la natura dell'errore in cui e' stato indotto, essendo tutto verbale.
Chieda comunque un'audizione con il Prefetto -allo scopo di evidenziare almeno cio' che lei ha vissuto- ppoiche' una causa per danni non ci pare proponibile.
Andando direttamente in Prefettura, dovrebbe avere una risposta: altrimenti, dovrebbe ricorrere al Tar -dopo 30gg. dalla mancata risposta alla richiesta formale-. ... il che, sinceramente, ci sembra inopportuno.
Puo' pero' segnalare il fatto alla commissione di vigilanza sull'accesso ai dati amministrativi, presso il Consiglio dei Ministri.
Chieda comunque un'audizione con il Prefetto -allo scopo di evidenziare almeno cio' che lei ha vissuto- ppoiche' una causa per danni non ci pare proponibile.
Andando direttamente in Prefettura, dovrebbe avere una risposta: altrimenti, dovrebbe ricorrere al Tar -dopo 30gg. dalla mancata risposta alla richiesta formale-. ... il che, sinceramente, ci sembra inopportuno.
Puo' pero' segnalare il fatto alla commissione di vigilanza sull'accesso ai dati amministrativi, presso il Consiglio dei Ministri.
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