Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 maggio 2001
Domanda 13 maggio 2001
Cara ADUC, io ho avuto modo di apprendere da te motivi estremamente validi per oppormi alle famose multe da autovelox portandole (parlo dei miei 4 casi personali) tutte con successo davanti ad un Giudice di Pace.
Ora, cara ADUC, ti scrivo come tuo associato per cercare di avere chiarezza sull’interpretazione di alcune norme in materia ICI.
alcuni Comuni (per fortuna la minoranza finora) della Provincia di Verona (ma mi risulta male diffuso un po' in tutta Italia purtroppo) emettono avvisi di accertamento ICI a carico di "coltivatori diretti" pensionati per il recupero dell'ICI dal 1993 in quanto, a parere dei medesimi, non essendo gli interessati piu' iscritti alla rispettiva gestione previdenziale, non avrebbero potuto usufruire delle agevolazioni previste dagli artt. 2 e 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Ai fini ICI, relativamente ai requisiti per poter usufruire delle agevolazioni sull’ICI sui terreni agricoli, il legislatore delegato, per individuare la sfera di applicabilita' del beneficio ai sensi della Legge 504/92, e' intervenuto solo nel 1997 (art.58 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446) stabilendo che per coltivatori diretti devono intendersi esclusivamente le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art.11 della Legge 9/63.
A cio' si aggiunga che recentemente, in data 25/06/1999, con una Risoluzione Ministeriale, la n.139, il Dipartimento delle Entrate ha attribuito un carattere interpretativo alla disposizione del 1997, con efficacia quindi anche per gli anni caratterizzati da una oggettiva incertezza vale a dire dall’entrata in vigore della legge fino al 1 Gennaio 1998 (e alla quale i Comuni, ovviamente, si adeguano).
Il sottoscritto (ma mi sembra di interpretare anche il parere di alcune Associazioni di categoria) ritiene che legittimamente nel periodo 1993-1997 i coltivatori diretti pensionati ancorche' non piu' iscritti negli appositi elenchi previdenziali abbiano beneficiato delle agevolazioni ICI per i seguenti motivi.
a) in conformita' al principio generale sancito dall’art.11 delle preleggi al codice civile, l’irretroattivita' costituisce un principio generale dell’intero ordinamento giuridico nazionale;
b) in virtu' di tale principio e di applicazione, altresi', di quello di legalita', anche gli atti amministrativi non possono avere forza retroattiva, atteso che l’articolo 11 e' finalizzato a garantire certezza delle situazioni in atto;
c) lo stesso Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 502 del 30 Marzo 1998, nel ribadire i suddetti concetti ha, altresi' precisato che "il principio dell’irretroattivita' potrebbe essere di volta in volta escluso soltanto da una legge, capace di derogarvi";
d) nella stessa legge n. 212 del 27/07/2000 conosciuta come "Statuto del contribuente" e' espressamente stabilito che "Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e - e' stato aggiunto - non possono riguardare una dichiarazione fiscale relativa ad un esercizio in corso o gia' chiuso, salvo che siano piu' favorevoli per il contribuente";
e) nell’esaminare un caso analogo la Commissione Tributaria di Brindisi sez. 1, ha emesso la sentenza n. 712 del 25 novembre 1999 con la quale si e' pronunciata a favore di un coltivatore diretto pensionato non piu' iscritto negli appositi elenchi ritenendo appunto, diversamente dall’Amministrazione finanziaria, irretroattiva la normativa in esame e non applicabile nel caso di specie ai periodi d’imposta anteriori al 1 gennaio 1998.
Per tutti questi motivi ritengo quindi di non condividere la disposizione della Risoluzione del 1999 che intende attribuire carattere interpretativo a una legge che per ben 5 anni e' rimasta a interpretazione libera e quindi con un grosso margine di incertezza; e' possibile invece affermare, dal dato letterale della norma in questione, il carattere innovativo e come tale avente effetto dal 1° gennaio 1998.
Ora io ti vorrei chiedere: 1) Dove posso avere sbagliato sulle interpretazioni in materia ICI che ti ho appena esposto?;
2) Perche' devo "espormi" (spendendo tempo e denaro) ad un ricorso presso la Commissione Tributaria per conoscere se e come devo comportarmi, rischiando che la Commissione Tributaria di Verona magari interpreta diversamente da quella di Brindisi questa controversia?;
3) Sei tu a conoscenza, cara ADUC, di eventuali altre Commissioni Tributarie (diverse da quella di Brindisi), che si sono espresse a "pro" ma anche "contro" tali provvedimenti delle Amministrazioni Comunali in modo che io possa quindi avere l’impronta di un orientamento prevalente della giurisprudenza rispetto a quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria?
Spero che tu possa aiutarmi anche questa volta.

Risposta ADUC
Noi concordiamo in pieno con quanto dice, perche' la sua, pur se fondata, e' un'interpretazione.
Poiche' pero' -come lei ha giustamente rilevato- si tratta di una questione (anche pensionistica) relativa ad una particolare categoria di lavoratori, consigliamo di rivolgersi alle associazioni di categoria: http://www.agrigiornale.net/ [email protected] <[email protected]>
in piu', le ricordiamo che per l'Ici degli anni '93 e '94, le richieste sono prescritte, in assenza di richieste precedenti che abbiano ulteriormente prorogato i ermini (in quanto la Finanziaria 2001 ha determinato, per quest'anno, la richiedibilita' solo dal '95 il poi).
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