Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
10 maggio 2001
Buon giorno,
avevo un quesito importante in merito ad una contravvenzione stradale rilevata tramite autovelox.
Non so se e’ lei la persona giusta alla quale inviare la richiesta, se mi sbagliassi la prego di scusarmi e di indicarmi cortesemente l’indirizzo corretto al quale rivolgermi.
In data 9/5/2001 sono stato notificato di una contravvenzione rilevata tramite autovelox in data 21/3/2001.
Innanzitutto non mi e’ stata presentata la relativa foto scattata dallo strumento, ma credo che questa sia disponibile presso il corpo di Polizia Municipale, ma la cosa che non trovo corretta e’ che non sono stato fermato lo stesso giorno per essere notificato dell’accaduto.
In fondo alla contravvenzione c’e’ scritto "L’accertamento della violazione e’ stato effettuato per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento della velocita’ e gli agenti posti a valle erano impegnati in analoghe contestazioni".
Volevo sapere se questa frase e’ sufficiente perche’ io non possa contestare la multa, anche perche’ sinceramente non ho visto nessun posto di blocco sulla strada altrimenti lo avrei notato, dato che e’ la strada che faccio tutte le mattine per recarmi al posto di lavoro.
Grazie mille in anticipo per la sua collaborazione.
Distinti saluti.
avevo un quesito importante in merito ad una contravvenzione stradale rilevata tramite autovelox.
Non so se e’ lei la persona giusta alla quale inviare la richiesta, se mi sbagliassi la prego di scusarmi e di indicarmi cortesemente l’indirizzo corretto al quale rivolgermi.
In data 9/5/2001 sono stato notificato di una contravvenzione rilevata tramite autovelox in data 21/3/2001.
Innanzitutto non mi e’ stata presentata la relativa foto scattata dallo strumento, ma credo che questa sia disponibile presso il corpo di Polizia Municipale, ma la cosa che non trovo corretta e’ che non sono stato fermato lo stesso giorno per essere notificato dell’accaduto.
In fondo alla contravvenzione c’e’ scritto "L’accertamento della violazione e’ stato effettuato per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento della velocita’ e gli agenti posti a valle erano impegnati in analoghe contestazioni".
Volevo sapere se questa frase e’ sufficiente perche’ io non possa contestare la multa, anche perche’ sinceramente non ho visto nessun posto di blocco sulla strada altrimenti lo avrei notato, dato che e’ la strada che faccio tutte le mattine per recarmi al posto di lavoro.
Grazie mille in anticipo per la sua collaborazione.
Distinti saluti.
Risposta ADUC
Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma sull'esito non c'e' certezza, in quanto e' il giudice che valuta, nel caso specifico, sulla ammissibilita'.
E' pero' vero che -se realmente la pattuglia era impegnata in altre contestazioni- potrebbero essere giustificati: bisognerebbe poter accedere all'ordine di servizio prima di ricorrere.
Le modalita' di opposizione sono le seguenti: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Clicchi qui, e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
E' pero' vero che -se realmente la pattuglia era impegnata in altre contestazioni- potrebbero essere giustificati: bisognerebbe poter accedere all'ordine di servizio prima di ricorrere.
Le modalita' di opposizione sono le seguenti: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Clicchi qui, e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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