Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

7 maggio 2001
Domanda 7 maggio 2001
Ho ricevuto una multa per eccesso di velocita' di oltre 40km/h elevata dalla polizia stradale di Rieti infrazione avvenuta il 31/12/00 in localita' A/1 km498+100 Comune di Otricoli con apparecchio autovelox 104c72.
Il verbale e' stato redatto il 19/03/01 in cui si dice che dopo lo sviluppo delle foto e' stata accertata la violazione all'art.142/9-1.
Ho ricevuto l'avviso dalla posta il 12/04/2001 ed ho ritirato la raccomandata in data 28/04/2001 alla posta, all'interno c'era la fotocopia di un foglio scritto ha macchina che dovrebbe essere il verbale, in cui si dice che non hanno potuto procedere a contestazione immediata perche' l'apparecchio di rilevazione della velocita' non lo consente, un invito a comunicare i dati del guidatore ed un conto corrente postale.
Per fare i ricorsi del caso cosa devo fare?
Andare dal giudice di pace a Rieti, oppure nella mia citta', o debbo scrivere al Prefetto?

Vi ringrazio di tutte le informazioni utili che possiate darmi (anche perche' la multa e' di £626.700).

Risposta ADUC
In primo luogo, la comunicazione dei dati del guidatore serve a chiedere la sospensione della sua patente: se non fosse in grado di dire chi guidava il mezzo in quella data, dovrebbe presentare (come proprietario) una dichiarazione in tal senso.
Cio' prescinde dalla contestazione della sanzione pecuniaria.
Se vuole provare a contestare la mancanza di fermo immediato -su cui sara' il giudice a decidere, di caso in caso- puo' provare, contestandola al giudice di Rieti (e ricordando che -dopo la presentazione del ricorso entro il termine dovuto- se non riceva comunicazione di sospensione entro 60gg. dalla notifica, dovra' pagare per evitare il raddoppio).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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