Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 maggio 2001
Domanda 6 maggio 2001
Buongiorno,
vi sottopongo subito il mio quesito. Essendo interessata all'acquisto di un appartamento ho contattato l'agenzia immobiliare.
Ho fatto la proposta d'acquisto con il rilascio di un assegno che dopo 30 giorni mi e' stata rifiutata con la restituzione del mio assegno.
Vorrei sapere se, una volta scaduto il periodo di esclusiva del venditore con l'agenzia, nel caso venissi ad un accordo con il proprietario per l'acquisto/vendita dell'immobile in via privata, all'agenzia spetterebbe la mediazione ad esempio per averci fatto conoscere o per qualche altro motivo? E se si' entro quanto tempo potrebbe far rivalere questo diritto?
Vi ringrazio molto e spero in una vostra risposta.

Risposta ADUC
In teoria si': l'azione dell'agenzia consiste proprio nel mettere in contatto due soggetti affinche' concludano un contratto: se i due soggetti concludono, il merito e' di chi ha effettuato il collegamento tra le parti.
L'esclusiva attiene un ambito diverso: serve a tutelare l'agenzia, affinche' l'affare resti di loro pertinenza durante il periodo in cui sono impegnati nella ricerca del cliente e perche' abbiano il diritto al compenso anche se l'affare fosse concluso con altri soggetti.
Sempre in teoria, non c'e' un limite di durata ed in ogni momento l'agenzia potra' dimostrare di aver messo in contatto le due parti.
Comunque, a fronte di un rigetto da parte del venditore della sua proposta di acquisto presentata dall'agenzia, sara' possibile portare delle prove che dimostrino come il successivo contratto -fallito da parte dell'agenzia in questione- sia stato agevolato da altri.
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