Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 aprile 2001
Domanda 30 aprile 2001
Oggetto: l'attuale legislazione vieta il porto di armi e la partecipazione ai concorsi nelle forze dell'ordine a coloro che hanno prestato Servizio Civile (anche se svolto molti anni fa).
Ritengo tale norma incostituzionale: desidererei conoscere la vostra opinione sulla mia riflessione sottoesposta e sapere quali procedure puo’ seguire un ex obiettore che nel corso degli anni ha mutato il proprio parere.
Cordiali Saluti.
Premessa.
Le legislazione sul diritto all'obiezione di coscienza, nella sua prima formulazione del 1972 e successivamente con la Legge 230/98, recepi’ e fece propria una evoluzione nella cultura e nelle coscienze dei popoli che traeva la sua origine negli assunti e nelle speranze che all'indomani del secondo conflitto mondiale uniformarono le legislazioni di molti paesi occidentali, quali la tolleranza, l'avversione al militarismo inteso come prevaricazione dell'uomo sull'uomo, il pacifismo; in altre parole le vicende storiche influirono sulle coscienze dei popoli e queste ispirarono i legislatori che garantirono la possibilita’ di svolgere un servizio alla Patria in forma diversa da quella militare.
Altre vicende storiche piu’ recenti hanno posto i paesi a tradizione democratica - e fedeli a principi di non intervento (ad es. la Costituzione della Germania impedisce l'impiego di truppe tedesche all'estero) e di rispetto della sovranita’ nazionale - in condizioni di doversi ingerire nelle situazioni di conflitto etnico, politico e razziale al fine di tutelare minoranze da genocidi e stermini (Ruanda, Jugoslavia, ecc.).
Lo stesso aumento della criminalita’ ha determinato l'esigenza per alcuni dipendenti pubblici - tempo fa prevalentemente disarmati - a dotarsi di armi (es. i vigili urbani).
Parallelamente anche l'opinione di molti e’ andata modificandosi e ad un pacifismo che vedeva nel rischio nucleare il principale motivo della propria scelta anti-militarista e’ subentrata la consapevolezza che la difesa degli inermi non costituisce prevaricazione ma diviene imperativo categorico quando le altre vie non riescono a perseguire la pacificazione.
Argomentazioni
* La prima obiezione consiste proprio nell'oggetto della premessa: il legislatore nel sancire gli impedimenti non ha considerato che le scelte (e tra queste l'obiezione di coscienza) sono il risultato di fatti contingenti e coloro che ad es. negli anni ottanta, optarono per una scelta pacifista e chiesero di svolgere il servizio civile, oggi possono aver mutato parere e ritenere opportuno l'opzione militare. Del resto proprio l'art.2 della legge sul servizio civile 230/98 considera tale possibilita’ di cambiare opinione quando sancisce la decorrenza di due anni per poter accedere al servizio civile a coloro che precedentemente hanno chiesto di svolgere il servizio di leva nell'Arma dei Carabinieri o in altri corpi armati.
Si considerino infatti questi paradossi:
1. Non contemplare nella vita di un individuo (cittadino) il diritto al ripensamento delle proprie convinzioni morali e sociali, delle proprie scelte, ecc., sarebbe come far esercitare una sola volta il diritto di voto dando per scontata l'immutabilita’ delle opinioni; gli stessi deputati legittimamente possono optare, durante il loro mandato, per una diversa aggregazione politica rispetto a quella in cui sono stati eletti.
2. Ovvero impedire l'accesso a determinati servizi a coloro che si sono appellati alla legge sull'obiezione di coscienza sarebbe come precludere la maternita’ a quelle donne che hanno usufruito delle legge sull'aborto, o impedire il matrimonio a coloro che hanno divorziato.
* La seconda obiezione riguarda la parita’ fra i sessi: le donne non essendo soggette all'obbligo di leva hanno potuto in circostanze diverse cambiare le loro opinioni in materia di interventismo armato senza che cio’ precludesse loro l'accesso a determinati concorsi.
* Analoga a quanto sopra esposto e’ la terza obiezione: l'abolizione del servizio di leva che si attuera’ fra pochi anni con la legge 331/2000 rendera’ inutile il diritto all'obiezione di coscienza ma stante l'attuale legislazione perdureranno le restrizioni per quei cittadini che svolsero il servizio civile negli anni precedenti.
* La quarta obiezione e’ di natura tecnica e concerne l'art.4 della Costituzione: mentre gli appartenenti alle Forze Armate spesso nei concorsi pubblici (anche civili) godono di riserva di posti o incrementi di punteggio, non consta che vi siano menzioni di tal genere per gli ex-obiettori di coscienza.
* Ulteriore obiezione concerne il fatto che l'impedimento al porto d'armi per l'ex-obiettore viene a precludere una forma di legittima difesa (sancita dalla legge) che non riguarda solo il soggetto, ma si estende anche a familiari da lui tutelati (figli minorenni, anziani, ecc.).
* Ed ancora: sussiste anche una lacuna legislativa, poiche’ - fatte salve queste discutibili norme ostative - il legislatore dovrebbe regolamentare la procedura per coloro che nel corso degli anni ripensarono le motivazioni della scelta di avvalersi del servizio civile fatta a suo tempo.

Risposta ADUC
Riteniamo che abbia ragione: e' inoltre assai probabile che facendo opposizione le possa veder riconosciuto il diritto. Ad ogni modo, dovrebbe prima avere un caso specifico, ad esempio vincendo un concorso e poi ricorrendo contro gli atti che le impediscono l'accesso, ovvero contro il rigetto stesso della sua domanda se questo si verificasse immediatamente.
Un caso del genere lo abbiamo trattato diversi anni fa, anche con interrogazioni parlamentari, e lo abbiamo vinto: il Comune di Firenze fu costretto infine ad assumere l'obiettore che aveva vinto il concorso.
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